Conformità urbanistica ed edilizia di un immobile
Stai pensando di vendere casa?
Hai ricevuto in eredità un immobile che vuoi vedere?
Hai intezione di ristrutturare il tuo immobile?
Uno degli aspetti da non sottovalutare è la regolarità urbanistica dell'immobile. Quando vado a effettuare sopralluoghi tanti clienti mi dicono "non ti preoccupare il mio immobile è tutto in regola, ho tutte le carte".
Ecco questo non basta! Occorre controllare la presenza di eventuali abusi edilizi per non ritrovarsi brutte sorprese o addirittura rogito nullo.
Ogni immobile, per essere realizzato, deve essere autorizzato tramite dei titoli abilitativi, i quali vengo depositati presso l'amministrazione comunale.
I titoli abilitativi negli anni sono variati:
• Licenza Edilizia: dal 1942 fu introdotta per la prima volta in Italia dalla cosiddetta "Legge Urbanistica" 17 agosto 1942, n. 1150;
• Concessione Edilizia: prevista ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10;
• Permesso di Costruire: ha sostituito la concessione edilizia dal 2001 (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380-Testo unico dell'edilizia).
Gli immobili vengono realizzati sulla base di un progetto predisposto da un tecnico abilitato, il quale approvato dall'ufficio comunale. Nel tempo l'immobile potrebbe essere stato modificato o realizzato in maniera diversa rispetto al progetto presentato e questo comporta un abuso edilizio.
Le difformità dell'immobile, sia sotto il profilo urbanistico che edilizio, possono essere di lieve entitià oppure significative, con conseguenze che andranno ad incidere la regolare commerciabilità del immobile.
Questo significa che un atto di vendita di un immobile non conforme non ha nessun valore giuridico.
Pertanto prima di iniziare qualsiasi trattativa è fondamentale controllare la presenza di abusi, quindi se lo stato dei luoghi dell'immobile coincida fedelmente con il progetto presentato.
Articolo del: