Congedo di Paternità


Il concedo di paternità, disciplinato dalla Legge n. 92/2012, è un congedo di astensione dal lavoro che spetta ai padri lavoratori dipendenti
Congedo di Paternità
Il concedo di paternità, disciplinato dalla Legge n. 92/2012, è un congedo di astensione dal lavoro che spetta ai padri lavoratori dipendenti in occasione della nascita del figlio o a genitori affidatari e adottivi entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino.

COME FUNZIONA?
Il congedo di paternità si distingue in congedo obbligatorio e congedo facoltativo.
Il congedo obbligatorio è utilizzabile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino.
Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.
Ai padri lavoratori dipendenti spettano due giorni, anche non continuativi, per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2017.
Il congedo facoltativo del padre di uno o due giorni, anche continuativi, è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di rinunciare ad altrettanti giorni di congedo di maternità. I giorni fruiti dal padre, infatti, anticipano il termine finale del congedo di maternità.
Questo significa che se il padre fruisce di uno o due giorni di permesso facoltativo, la madre deve rientrare uno o due giorni prima del termine del proprio congedo di maternità.
Il congedo facoltativo è utilizzabile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio.
Con riferimento al congedo facoltativo, l’INPS ha precisato, nel messaggio numero 1581 del 10 aprile 2017, che tale istituto può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) e solamente per gli eventi avvenuti nell’anno 2016. Ne consegue, pertanto, che l’ultimo mese utile per usufruire del congedo di paternità facoltativo sarà il mese di maggio 2017, in relazione alle nascite, adozioni o affidamenti avvenuti nel mese di dicembre 2016.

QUANTO SPETTA PER I GIORNI DI CONGEDO E CHI PAGA?
I padri lavoratori in congedo di paternità obbligatorio o facoltativo hanno diritto per i giorni di astensione dal lavoro ad un’indennità pari al 100% della retribuzione. L’indennità è a carico dell’INPS, tuttavia viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro e successivamente recuperata attraverso il conguaglio con i contributi da versare mensilmente all’istituto.

COME SI RICHIEDE?
Sono previste due modalità per richiedere la fruizione del congedo di paternità obbligatorio o facoltativo, e ciò dipende dal fatto che l’indennità venga anticipata o meno dal datore di lavoro.
Nei casi in cui l’indennità di congedo di paternità sia anticipata dal datore di lavoro e poi recuperata con successivo conguaglio, la richiesta di congedo deve essere presentata in forma scritta al datore di lavoro. In questa comunicazione, devono essere indicate le date in cui il papà intende fruire dell’astensione dal lavoro, con un anticipo di almeno 15 giorni, o la data presunta del parto, se intende utilizzare i giorni spettanti in occasione della nascita del figlio. Saranno poi i datori di lavoro a comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.
Nei casi in cui il pagamento dell’indennità di congedo papà avvenga in modo diretto da parte dell’INPS, la domanda deve essere presentata telematicamente all’istituto attraverso i servizi dedicati: Direttamente compilando il modulo domanda congedo se si possiede il PIN dispositivo INPS; Tramite Contact Center oppure Tramite patronato.
In ultimo, va ricordato che la Legge di bilancio 2017 ha stabilito che le giornate di congedo obbligatorio sono aumentate a quattro per l’anno 2018.

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di Elena Pitalis

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