Congedo obbligatorio per i padri


I giorni di congedo per i padri dopo la nascita di un figlio sono 5 per l'anno 2019. Ecco come presentare la domanda
Congedo obbligatorio per i padri

Con il messaggio n. 591 del 13/2/2019 l’INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla proroga e all’ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti.

In particolare ha precisato che, per effetto della norma (art. 1, comma 278, lett. a) L. 145/2018) contenuta nella legge di bilancio 2019, le disposizioni relative al detto congedo obbligatorio si applicano altresì alle nascite, alle adozioni e agli affidamenti avvenuti nell’anno solare 2019.

Per quanto disposto alla lett. b) della suindicata norma la durata del congedo è fissata, per l’anno 2019, a 5 giorni.

Detti potranno essere fruiti anche in via non continuativa, ma dovranno essere goduti entro i cinque mesi di vita del minore o dal suo ingresso in famiglia (o in Italia, in caso di affidamento o adozione internazionale).

Le modalità di presentazione della domanda sono quelle illustrate nella circolare n. 40/2013: all’INPS, dunque, potrà essere inoltrata la richiesta solo dai lavoratori per i quali l’erogazione dell’indennità sia fatta direttamente dall’INPS.

Qualora, invece, sia anticipata dal datore di lavoro, la domanda del lavoratore dovrà essere presentata, in forma scritta, al datore di lavoro, il quale comunicherà all’INPS le giornate di congedo fruite dal lavoratore.

La lettera c) della già richiamata norma ha, infine, previsto la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di godere di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatorio alla stessa spettante.

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di Avv. Gianna Manferto

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