Consecutio tra procedure concorsuali


Consecutio tra procedure concorsuali: oltre il tempo, verso la sostanza
Consecutio tra procedure concorsuali
La proposizione da parte di una società di domande di ammissione a procedure concorsuali reiterata e costante, genera un fenomeno conosciuto nel mondo del diritto come "consecuzione tra procedure". Tale meccanismo, è stato oggetto di analisi approfondita in dottrina e giurisprudenza, tanto da essere ad oggi considerato come un vero e proprio istituto che produce effetti giuridici rilevanti che incidono su entrambi i protagonisti della procedura concorsuale, ossia debitore e creditore.

Tecnicamente, riconoscere un valore alla proposizione continuata di diverse domande di ammissione a procedure concorsuali, considerando l’arco temporale in cui le stesse si alternano come un unicum, significa ammettere la possibilità di calcolare in modo conseguente il c.d. periodo sospetto nel corso del quale è possibile revocare i pagamenti effettuati dalla società; in buona sostanza dunque, la consecutio incide sul profilo temporale delle revocatorie fallimentari di cui agli art. 44 e 67 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942).

La conseguenza logica della consecutio in esame difatti, è la c.d. retrodatazione del periodo sospetto a partire dal giorno in cui è stata depositata la domanda di ammissione alla prima procedura concorsuale. Sul punto la Corte di Cassazione è chiarissima, affermando che «il computo a ritroso del cosiddetto periodo sospetto di cui all’art. 67 L.F. [...] ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria [...] decorre dalla data del decreto di ammissione alla prima procedura» (Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2437, in Giust Civ. Mass, 2006, 2; Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2014 n. 6031).

Per aversi consecuzione, sono naturalmente necessari determinati requisiti ampiamente descritti dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Nell’elaborazione degli stessi, ha avuto un ruolo anche il buon senso, con il quale si è stabilito come il lasso di tempo tra una procedura e la successiva non possa non avere dei limiti. Proprio questo profilo offre un’interessante spunto di riflessione. Infatti, anche considerando che il fenomeno della consecuzione nasce e si traduce in un articolazione cronologica, l’elemento che più ne giustifica il valore, è la sostanza, a sottolinearne l’aspetto qualitativo; in sintesi, ciò che suggerisce una consecuzione tra procedure non è la semplice ricorrenza immediatamente consecutiva tra eventi, quanto piuttosto il motivo per cui gli stessi accadono, ossia l’intento di porre fine ad una situazione di difficile gestione del debito-credito causata dallo stato d’insolvenza della società. Tale rilievo è descritto in maniera illuminante dalla Cassazione quando afferma che «la continuità non si risolve in un mero dato temporale, ma si configura come fattispecie di consecuzione [...] il fallimento rappresentando lo sviluppo della condizione di temporanea difficoltà denunciata dall’imprenditore che chiede il beneficio dell’amministrazione controllata, essendosi rivelata errata la prognosi di risanamento alla base di quest’ultima» (Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2003 n. 6019, in Giust. Civ. Mass., 2003, 4; Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2008, n. 28445, in Giust. Civ. Mass., 2008, 11, 1706). Dalla sentenza citata sembra emergere una precisa visione della Suprema Corte in merito alla rilevanza dei motivi sottostanti gli accadimenti cronologicamente consecutivi tra loro: la valutazione circa l’esistenza della consecutio o meno, non deve arrestarsi al solo profilo temporale, dovendo invece approfondire le motivazioni e le circostanze sottese alla domanda di ammissione a una procedura concorsuale, successiva ad una precedente già depositata.

Tale indirizzo interpretativo è stato recepito, e ribadito recentemente, dalla giurisprudenza di merito romana, a mente della quale (Tribunale di Roma, sez. fallimentare, 24 novembre 2015, n. 23686 il Dott. Giuseppe Di Salvo)«non può ritenersi che per un’impresa di grandi dimensioni, che abbia inizialmente posto in essere una procedura di concordato preventivo in bianco, non operi [...] l’applicabilità dell’art. 69 bis comma II L.F. nella successiva procedura di amministrazione straordinaria»(in senso conforme: Tribunale di Roma, sez. fallimentare, 3 agosto 2016, n. 15705, Dott.ssa Luciana Odello; Tribunale di Roma, sez. fallimentare, 30 agosto 2016, n. 16188, Dott. Giuseppe Di Salvo).

Articolo del:


di Mariaemanuela Orrico Simone Libutti

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