Conseguenze della omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali
Il T.A.R. del Lazio, Sez. III-quater, nella sentenza 30 ottobre 2018 n. 10492 è tornato sulla vexata quaestio inerente all’obbligo, a carico delle imprese partecipanti ad una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, di specificare all’interno dell’offerta economica l’ammontare degli oneri di sicurezza aziendali.
Al riguardo il T.A.R. ha affermato che l’art. 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) prescrive un obbligo legale inderogabile e che, pertanto, le imprese concorrenti debbono indicare separatamente all’interno dell’offerta economica gli oneri di sicurezza, a prescindere da una specifica indicazione in tal senso nella disciplina di gara, data la capacità eterointegrativa della previsione legislativa.
L’assenza di tale indicazione comporta, dunque, l’automatica esclusione dalla gara, in quanto il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 83 del codice dei contratti pubblici, non è attivabile in relazione a incompletezze riguardanti l’offerta economica.
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