Consenso del paziente all'intervento terapeutico


La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni
Consenso del paziente all'intervento terapeutico
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione nella propria sentenza n. 7248/18, depositata il 23.3. del corrente anno, ha confermato il proprio orientamento secondo il quale occorre tenere distinte la prestazione del sanitario avente ad oggetto l’intervento terapeutico e quella relativa alla acquisizione del consenso informato del paziente.
Da tale separazione consegue che la mancata prestazione del consenso da parte del paziente sia dotata di una autonoma rilevanza e "la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute".
Quanto sopra è rispettoso del principio, costituzionalmente garantito, del rispetto della persona umana "in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive".
Tanto premesso, la Corte di Cassazione prospetta quattro differenti situazioni:
1) l’omessa o insufficiente informazione in merito ad un intervento che ha causato un danno alla salute per la condotta colposa del medico, al quale il paziente in ogni caso avrebbe scelto di sottoporsi nelle stesse condizioni: in questa ipotesi il risarcimento sarà da limitarsi al solo danno alla salute subito dal paziente, nelle componenti morale e relazionale;
2) l’omessa o insufficiente informazione su di un intervento che ha cagionato un danno alla salute per la condotta colposa del medico, al quale il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: qui il risarcimento avrà ad oggetto anche il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente;
3) l’omessa informazione in riferimento ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico, al quale il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: il risarcimento qui avrà riferimento la violazione del diritto alla autodeterminazione, ma la lesione alla salute sarà valutata in rapporto alla situazione differenziale tra quella ante e quella post intervento;
4) l`omessa informazione su di un intervento che non ha causato danno alla salute del paziente e sia stato correttamente eseguito: qui la lesione del diritto all’autodeterminazione sarà un danno risarcibile se e solo se il paziente avrà patito le inaspettate conseguenze dell’intervento senza averle consapevolmente affrontate ed accettate, trovandosi al contrario assolutamente impreparato di fronte ad esse.
La Corte di Cassazione ha ribadito che il consenso deve essere ritenuto come invalidamente prestato allorché sia stato acquisito con modalità improprie (ad esempio, in forma orale e non scritta) o attraverso moduli generici.

Articolo del:


di Avv. Gianna Manferto

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse