Consenso informato e condanna penale


L’omessa acquisizione del consenso, in caso di esito infausto del trattamento medico, implica una condanna penale per lesioni o omicidio colposo?
Consenso informato e condanna penale
Il consenso informato rappresenta uno strumento immediato attraverso il quale il paziente acquisisce la consapevolezza delle proprie condizioni e, conseguentemente, partecipa attivamente al processo terapeutico che lo vede coinvolto.
La lenta evoluzione del concetto di consenso informato dall’antica ottica paternalistica a quella di tipo collaborativo ha determinato una evidente elevazione del paziente a soggetto attivo del rapporto medico-paziente.
In passato, infatti, il medico, in virtù delle sue conoscenze e abilità tecniche, rivestiva un ruolo preminente nella scelta dell’iter terapeutico cui sottoporre il paziente. Legittimato dal quel cosiddetto privilegio terapeutico, il medico diveniva una sorta di "sacerdote della salute" che deliberatamente ometteva informazioni qualora ciò costituisse un vantaggio per il paziente.
Negli anni, tale potere decisionale si è trasferito dal medico al paziente, il quale non essendo più mero destinatario delle scelte altrui è pienamente libero di compiere le scelte idonee alla salvaguardia della propria salute.
È necessario, ovviamente, che il consenso, per potere essere correttamente manifestato dal paziente, deve essere sufficientemente informato: il medico è chiamato, infatti, a comunicare al paziente ogni informazione utile circa la diagnosi, la prognosi, le prospettive, le inevitabili difficoltà, le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche relative anche al grado delle attrezzature ospedaliere nonché le prevedibili conseguenze dell’iter intrapreso.
A tal proposito, un interrogativo si pone nel caso in cui il trattamento medico applicato abbia un esito sfavorevole: la mancata informazione può far sorgere una responsabilità penale in capo al medico?
La Giurisprudenza più recente (cfr. Cass. Pen. IV, 24/03/15, n. 21537), pur affermando la obbligatorietà di un dovere di informazione al paziente sulla sua malattia, sulle opzioni terapeutiche, sulle complicanze ed i rischi connessi all’intervento scelto, ha precisato che l’eventuale omissione di tale informazione non implica responsabilità penale per l’eventuale esito infausto del trattamento terapeutico, non comunicato al paziente.
Difatti l’obbligo di acquisire il consenso, ha puntualizzato la Corte, in quanto preordinato a tutelare quel diritto alla scelta consapevole, non rappresenta una regola cautelare, pertanto, la sua violazione non influisce sulla colpevolezza e non può determinare una imputazione per lesioni o omicidio colposo.
La rilevanza penale dell’omessa informazione, dunque, viene confinata alla sola ipotesi in cui la mancata sollecitazione del consenso abbia impedito al sanitario di acquisire la necessaria conoscenza delle condizioni del paziente.

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di Avv. Olindo Paolo Preziosi

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