Conservazione delle fatture elettroniche
Conservazione possibile anche in PDF-JPG-TXT-TIFF-OOXML-ODF-XML
L’agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E/2018, ha rammentato come l`art. 23-bis del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 (C.A.D.), al comma 2 stabilisce che "le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’art. 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta".
La scelta dei formati idonei alla conservazione deve essere strumentale al fatto che il documento assuma le caratteristiche di immodificabilità e di staticità previste dalle regole tecniche.
Pertanto, ciascun operatore potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in PDF-JPG-TXT-TIFF-OOXML-ODF-XML.
La scelta dei formati idonei alla conservazione deve essere strumentale al fatto che il documento assuma le caratteristiche di immodificabilità e di staticità previste dalle regole tecniche.
Pertanto, ciascun operatore potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in PDF-JPG-TXT-TIFF-OOXML-ODF-XML.
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