Autoferrotranvieri: differenze retributive per attività di conducente e indennità di guida

Per conto e nell’interesse di alcuni dipendenti della società ATM Messina e su incipit ex ricorso da questi effettuato sulla base dell’art. 414 cpc contro l'Azienda Trasporti di Messina, veniva redatta CTP in ottemperanza a quesito avente per oggetto il determinare le somme spettanti alla ricorrente a titolo di differenze retributive, tra il parametro 138 ed il parametro 140 per chi tra coloro che risultano avere effettivamente svolto attività di conducente non l’abbiano ancora ricevuto, nonché per accertare in favore degli stessi le somme dovute a titolo di indennità di guida.
Premesso che gli esponenti con contratti di lavoro di diritto privato, tutti stipulati nel 2005, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera b), L.R. 29 Dicembre 2003 n. 21, a tempo parziale e determinato per anni cinque, sono stati assunti dall’Azienda Trasporti di Messina e che gli stessi sono stati utilizzati dalla Azienda Trasporti di Messina per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 17, comma 132, legge n. 127/97 e/o per la vendita di titoli di sosta, di trasporto ed integrati, e/o informazioni al pubblico; che l’articolo 7 del contratto di lavoro ha previsto una retribuzione mensile di euro 671,39 e nel corso del 2006, essendo i ricorrenti in possesso della patente D-K per uso mezzi di trasporto pubblici, predetti contratti di lavoro a tempo parziale e determinato sono stati trasformati dalla Azienda Trasporti di Messina in contratti a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni.
Gli esponenti hanno esercitato le predette mansioni di operatori di esercizio in modo analogo a tutti gli altri dipendenti dell’Azienda Trasporti di Messina assunti precedentemente agli stessi ed in possesso della medesima qualifica.
I ricorrenti tutt’oggi sono inquadrati con qualifica L.S.L. 21/03 parametro 138/140 e che il CCNL di categoria prevede per gli operatori di esercizio parametro 140 la corresponsione di una indennità di guida che risulta corrisposta agli istanti solo a far data dal febbraio 2008 piuttosto che a far data dal settembre 2006.
Per tali motivi si procede alla risposta al quesito posto di prospetto di calcolo di indennità monetaria dovuta per l’integrazione della retribuzione mensile dovuta e non percepita nonché somme dovute e non percepite a titolo di indennità di guida ex C.C.N.L. 27.10.2000 – Autoferrotranvieri, Accordo Aziendale Integrativo del contratto nazionale ATM 20/05/1969 e Rinnovo Accordo Integrativo aziendale del contratto nazionale 18/12/1972 con decorrenza dal Settembre 2006 ad oggi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria alle scadenze.
Dall'analisi di quanto sopra affermato si giungeva alle conclusioni di CTP in base alle quali i lavoratori dipendenti risultavano avere diritto a differenze retributive ex ccnl di riferimento su base di premio di presenza maturato e non percepito ex L.S. L21/03 138/140 ed indennità di guida e di presenza maturate e non percepite ex L.S. L21/03 138/140.
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