Consorzi di bonifica e la prova del beneficio


Spetta al Consorzio di Bonifica la prova contraria ex art.2697 comma 2 c.c. sulla sussistenza del beneficio specifico e diretto pro terreno agricolo
Consorzi di bonifica e la prova del beneficio
Incombe sul Consorzio di Bonifica l’onere della prova contraria ex art.2697 comma2 c.c. circa l’ effettiva sussistenza di un beneficio specifico e diretto rinveniente dalla attività di bonificazione idraulica del terreno. Né, può dirsi sufficiente per l’assolvimento di tale onere il mero richiamo ad "assunti generici" da parte del Consorzio di Bonifica, assolutamente inidonei allo scopo poiché non incentrati sugli specifici profili di inidoneità lamentati dal consorziato in sede di perizia, bensì fondati sul mero richiamo ai piani di classifica ed ai regolamenti. Vale a dire, su elementi-quadro non contestati in quanto tali e pertanto evidentemente irrilevanti nonché insufficienti rispetto alle contestazioni specifiche mosse dal consorziato in sede probatoria E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione in concomitanza della pronuncia n°12576 depositata in data 17 giugno 2016, evidenziando i Giudici di Palazzaccio un principio giurisprudenziale non di poco conto in termini probatori.
In particolare, proprio prendendo spunto dalla sentenza in commento, il presente articolo richiama l’annosa questione riconducibile alla richiesta di pagamento del contributo consortile 660 che non ha mancato di implementare negli ultimi anni un consistente contenzioso davanti ai Giudici tributari, giungendo la questione impositiva, in più di una occasione, al vaglio dei Giudici di legittimità. In particolare, si ritiene rilevante fare alcune precisazioni in ordine all’onere probatorio incombente sulle parti contrapposte riferito, da un lato alla insussistenza del beneficio diretto e specifico relativo al terreno agricolo tale da assicurare all’immobile un incremento di valore; dall’altro, l’esibizione della prova contraria specifica e dettagliata incombente sull’ente richiedente ex art.2697 comma 2 c.c. in ordine alle condizioni che hanno legittimato la richiesta di pagamento del contributo.

- Il caso:
Con riferimento al caso di specie, il Consorzio di Bonifica ricorrente deduceva nel proprio atto di parte ex art.360 comma 1 n°3) c.p.c. la violazione nonchè la falsa applicazione degli artt.860 c.c., 10 RD 215/33 e 9 Legge Regionale di Basilicata 33/01, in relazione alla previsione normativa di cui all’art.2697 cc. Tutto ciò, per avere la C.T.R. di Basilicata ritenuto non dovuti i contributi consortili in questione in considerazione dell’avvenuta prova da parte della società consorziata, in ordine al fatto che i terreni agricoli di proprietà di fatto non fruivano di alcun vantaggio dall’attività di bonificazione idraulica, poiché consistenti in semplici canalizzazioni ed altre infrastrutture evidentemente inefficienti poiché da anni si trovavano in pessimo stato di conservazione e manutenzione.
Contrariamente a tale assunto, l’esistenza di un vantaggio per i fondi in relazione causale con l’intervento di bonifica doveva ritenersi presunta in forza della previa adozione da parte del consorzio di bonifica del piano di classifica approvato ab origne con apposita delibera di G.R. In assenza di impugnazione del ridetto piano di classifica da parte del consorziato, gravava su quest’ultimo, l’onere di superare in sede di giudizio tale onere probatorio circa l’insussistenza del beneficio specifico.
Nel caso in esame in sede di gravame la C.T.R. di Basilicata aveva erroneamente ritenuto assolta quest’ultima la prova nonostante la società consorziata avesse mosso soltanto una generica contestazione della utilitas riportata dall’attività di bonifica, limitandosi ad allegare l’inefficienza delle opere idrauliche a tal fine predisposte dal Consorzio di Bonifica.

-Comprensorio di Bonifica - Perimetro di Contribuenza - Piano di Classifica:
Con riferimento alla questione di cui si tratta rileva segnalare che quanto più piccolo geograficamente è il Perimetro di Contribuenza rispetto all’intero Comprensorio in cui opera il Consorzio di Bonifica, tanto più facile risulta identificare e valutare in un rapporto sinallagmatico, l’esistenza di un beneficio fondiario, riconducibile, quest’ultimo, al terreno agricolo incluso nel Comprensorio. Nell’analizzare la questione in esame è essenziale considerare due aspetti fondamentali:
-a) la individuazione, caso per caso, della configurabilità delle caratteristiche specifiche del beneficio dando prova, il Consorzio di Bonifica, anche in sede giudiziale, della effettività, qualità e quantità del beneficio assicurato al terreno agricolo; beneficio che deve essere necessariamente diretto e specifico e non generico, poiché in tal caso, verrebbe persa "l’inerenza" al fondo agricolo del beneficiato, potendo il beneficio anche essere generale;
-b) la durata nel tempo del beneficio diretto e specifico, specialmente nel caso in cui si tratta di opere effettuate dal Consorzio una tantum; quindi, in assenza di manutenzione continua, quali per esempio, opere di decespugliazione, ripulitura di fossi,canali ecc. In questi casi, è evidente che il consorziato non potrà essere assoggettato al pagamento del contributo per l’intero anno. Si tratta, in sostanza, di principi normativi e giurisprudenziali espressamente richiamati dalla stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sen. n°8960/96 - 968/98) a cui hanno fatto seguito altre sentenze delle Commissioni tributarie adite.
E’ il caso, per esempio della Commissione tributaria di Perugia. Il Collegio tributario umbro, in occasione della Sentenza n°36/5/2007 pronunciata il 30/05/2007 ha recepito tutti i principi giurisprudenziali già richiamati dai Giudici di Palazzaccio, circa la necessaria distinzione tra Comprensorio di Bonifica, Perimetro di Contribuenza e Piano di Classifica a cui deve aggiungersi la configurabilità del "beneficio diretto e specifico" riconducibile al terreno agricolo di proprietà del consorziato.
Per definizione, quando parliamo di Comprensorio di Bonifica, intendiamo una zona geografica dove si svolgono le attività poste in esse dal Consorzio di Bonifica. Il Perimetro di Contribuenza è invece una parte di territorio più limitata rispetto al Comprensorio di attività. In particolare, il R.D. n°215/1933 all’art.10 prevede espressamente con apposito Decreto Ministeriale la definizione del Perimetro di Contribuenza, stabilendo che esso deve essere reso pubblico con atto idoneo. Quest’ultimo, si differenzia dal Piano di Classifica, che è una sorta di tabella millesimale di contribuzione molto simile ai millesimi di proprietà esistenti in un fabbricato condominiale. Sulla base dei millesimali, vengono ripartite le spese sostenute dal Consorzio per i lavori di bonificazione effettuati. Nel caso di specie, i cosiddetti millesimi di ripartizione sono costituiti da indici di contribuenza ottenuti dal prodotto di indici idraulici medianti algoritmi, tenendo debitamente conto delle Zone di natura omogenea per caratteristiche idrauliche del territorio e moltiplicando il reddito dominicale o la rendita catastale, a seconda della natura del bene, se trattasi di bene con destinazione agricola o extra agricola.

-La Sentenza della Corte di Cassazione N°12576 del 18/05/2016. Inversione dell’onere edlla prova a carico del Consorzio di Bonifica ex art.2697 comma 2 c.c.
Con riferimento alla questione consortile di cui ci si occupa è chiaro che il "punto nevralgico" su cui ruota l’intera vicenda riguarda l’onere incombente su ciascuna delle parti contrapposte in "sede probatoria"; ossia, l’obbligo incombente su ciascuno dei contraddittori in ordine alla fondatezza delle proprie ragioni così come manifestate nei propri atti difensivi.
In particolare, nella vicenda processuale in esame la Commissione Tributaria Regionale di Basilicata, ad avviso di chi scrive, ha focalizzato un principio generale indiscutibile; ossia, che in assenza di impugnativa del piano di classifica da parte del soggetto consorziato spetta a quest’ultimo fornire in giudizio la prova in ordine al fatto che i propri fondi pur se inseriti nel comprensorio di intervento, di fatto, non fruiscono di alcun vantaggio specificamente e casualmente riconducibili alla attività di bonificazione idraulica tale da assicurare all’immobile un incremento di valore.
Va precisato che l’attività di bonifica idraulica dei terreni agricoli che è comprensiva anche della manutenzione e dello sviluppo delle opere di infrastrutturali di mantenimento rinviene, come già sopra richiamato, dalla previsione normativa di cui all’art.9 L.R. Basilicata n°33/2001 in cui è prevista l’approvazione preliminare da parte della Giunta Regionale di un piano di classifica in cui vengono individuati i benefici in favore dei terreni agricoli dei consorziati, con la contestuale elaborazione dei relativi indici di quantificazione.
La ripartizione dei contributi tra i vari consorziati è poi oggetto di un successivo piano di riparto che considera l’effettiva incidenza delle opere di bonificazione effettuate in ciascuno dei sub comprensori nei quali è suddiviso l’intero territorio affidato al consorzio di bonifica, al cui interno si collocano gli immobili dei singoli consorziati.
Tanto premesso, è pacifico il principio secondo cui l’adozione di tali strumenti ed in particolare del piano di classifica, implica una "presunzione di vantaggiosità" dell’attività di bonifica effettuata dal consorzio avente ad oggetto i terreni agricoli compresi nell’area di intervento.
Nel caso in cui il piano di classifica viene impugnato dal consorziato la ridetta vantaggiosità deve essere necessariamente provata dal consorzio di bonifica ex art.2697 comma 2 c.c. Nel caso in cui non vi è stata impugnativa del piano di classifica da parte del consorziato, la presunzione in oggetto, di natura non assoluta deve essere superata con onere a carico del consorziato (cfr. Cass. SS.UU. Sen.11722 del 14/05/2010).
Il principio giurisprudenziale disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia sopra richiamata, si colloca nel solco della precedente sentenza, sempre a Sezioni Unite della stessa Corte espressa in concomitanza della sentenza n°26009 del 30/10/2008 (NOTA), in occasione della quale i Giudici di Legittimità hanno disposto che :" in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ferma la possibilità del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi di cui all’art.7 del D.lgs.n°546/1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio di Bonifica stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo"
In concomitanza della pronuncia sopra richiamata n°17066/2010 i Giudici di Palazzaccio hanno altresì osservato che il consorziato in qualità di contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio, anche in assenza di impugnativa diretta del piano di classifica davanti al giudice amministrativo, l’insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obbiettiva inesistenza sia in ordine ai criteri con il consorzio di bonifica abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la quantificazione del contributo nei confronti del consorziato.
Con la conseguenza che, soddisfatto l’onere probatorio posto a carico del consorziato ex art.2697 comma 1 c.c. spetterà al giudice tributario disapplicare il piano di classifica ex art.7 comma 5 del D.lgs.n°546/1992 poiché illegittimo. E’ questo un principio giurisprudenziale ulteriormente ribadito dalla stessa Corte di Cassazione in occasione della successiva sentenza n°21176/2014.
Per cui, alla luce delle pronunce sopra richiamate può dirsi ormai pacifico il principio secondo cui spetta al consorziato in prima battuta provare l’inesistenza o l’insufficienza del beneficio diretto e specifico in favore del terreno agricolo rinveniente dall’attività di bonificazione effettuata dal consorzio di bonifica nel comprensorio di riferimento.
Rileva segnalare che si tratta di un onere probatorio espletabile dal consorziato necessariamente attraverso un lavoro peritale capillare e specifico previo ausilio di un tecnico di fiducia che in sede peritale dovrà attestare l’esistenza o meno del beneficio in contestazione, secondo i parametri e le peculiarità più volte espressi dalla stessa Corte di Cassazione.
Ciò fatto da parte del consorziato in sede probatoria, spetterà poi al consorzio di bonifica richiedente l’onere di controdedurre le ragioni palesate dal contribuente dimostrando, l’ente per tabulas le ragioni specifiche che legittimano la richiesta di pagamento del contributo consortile.
.E’ proprio questo il principio palesato dai Giudici di Legittimità della pronuncia in commento (Cass. Sen.12576 del 18/05/2016.
In particolare, la Suprema Corte ha disposto in sede di giudicato che in ragione delle perizie tecniche depositate dal consorziato a sostegno delle proprie ragioni circa l’insussistenza del beneficio diretto e specifico in favore dei terreni agricoli di proprietà, spetta necessariamente al consorzio di bonifica convenuto l’onere della "prova contraria" ex art.2697 comma 2 c.c..
Tanto rilevato, non può dirsi pertanto sufficiente per ritenere assolto tale onere della prova contraria il generico richiamo da parte dell’ente territoriale ad assunti evidentemente generici e pertanto inidonei a tale scopo quali per esempio il piano di classifica e i regolamenti. Vale a dire, il semplice richiamo ad elementi- quadro non contestati dal consorziato in sede di prova e pertanto, sostanzialmente irrilevanti in rapporto ai temi di prova e decisione.
In altre parole, i Giudici di Palazzaccio hanno espressamente chiarito che nel momento in cui il contribuente ha validamente assolto all’onere della prova ex art.2697 comma 1 c.c. attraverso il deposito in giudizio di specifici e dettagliati elaborati tecnici peritali che dimostrano chiaramente l’inesistenza o l’insufficienza del beneficio in favore dell’immobile considerato tale da assicurargli un incremento di valore, spetterà allo stesso consorzio di bonifica dare la prova contraria ex art.2697 comma 2 c.c. di pari rilevanza e portata tecnica finalizzata, quest’ultima a disattendere le ragioni palesate dal consorziato in sede giudiziale.

In mancanza, non potrà dirsi validamente assolto da parte dell’ente territoriale l’obbligo imposto dal più volte richiamato art.2697 comma 2 c.c. implicando ciò inevitabilmente il recepimento delle ragioni palesate dal consorziato con conseguente accoglimento del ricorso introduttivo.

















































































Articolo del:


di Avv. Giuseppe Durante

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse