Consumatori: diritti per prodotti non conformi


La garanzia legale e convenzionale a tutela del Consumatore nel caso in cui il prodotto acquistato non sia conforme o sia difettoso
Consumatori: diritti per prodotti non conformi

Il Consumatore, quando il prodotto acquistato non rispetti quanto promesso dal venditore (o dalla pubblicità), ovvero più genericamente abbia un vizio di conformità, è tutelato dalla garanzia legale detta proprio di conformità, prevista dal Codice del Consumo (D. Lgs205/2006, articoli 128 e ss.).
Unico soggetto responsabile (in forza del contratto) nei confronti del Consumatore, a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva (ad esempio il produttore), è il venditore. In altri termini, è il venditore che deve rispondere direttamente e personalmente alle richieste del Consumatore, facendosi carico di ogni eventuale onere.
Pertanto:
- sono illegittime le eventuali richieste del venditore di rivolgersi direttamente al centro di assistenza o alla casa produttrice del prodotto;
- sono assolutamente illegittime, e sanzionate con la nullità, le clausole contrattuali che escludono o limitano diritti del consumatore, anche nel caso in cui vi sia il consenso di quest’ultimo indicato nel contratto di vendita.
Infatti, a norma dell'art. 131 del Codice del Consumo, il venditore potrà rivalersi a sua volta sul responsabile del difetto di conformità tramite la cd. azione di regresso.

Nell’ipotesi purtroppo non infrequente in cui il venditore si rifiuti di garantire l’assistenza al cliente, il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità il prima possibile e comunque entro due mesi dalla scoperta. (La denuncia del difetto di conformità deve essere fatta per iscritto, attraverso lettera raccomandata, via mail o fax oppure è possibile rivolgersi alla Camera di Commercio o ad una associazione di consumatori. La comunicazione scritta non è necessaria solo se il venditore abbia riconosciuto l’esistenza del difetto o lo abbia nascosto);
Nel caso in cui la denuncia non abbia esito positivo si può scegliere di attivare una delle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie tramite le Camere di Commercio ovvero le Associazioni dei consumatori;
Inoltre, si può agire direttamente in giudizio nei confronti del venditore;
E' opportuno segnalare all’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato i casi di pratiche commerciali scorrette tra cui rientra la violazione dei diritti riconosciuti in tema di garanzia post vendita.
L’art. 130 del Codice del Consumo prevede che il Consumatore abbia diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante due tipi di rimedi:
- (Rimedio primario), riparazione o sostituzione con un bene analogo;
- (Rimedio secondario ed eventuale nel caso in cui il primo non sia attuabile ovvero troppo oneroso), riduzione del prezzo conformemente alla riduzione di valore del bene a causa del difetto, ovvero a scelta del consumatore risoluzione del contratto con restituzione al consumatore medesimo del quantum pagato e contestuale restituzione al venditore del bene difettoso.

Le riparazioni e le sostituzioni devono essere effettuate in un termine congruo e non devono creare pregiudizio per il consumatore. Inoltre, e contrariamente a pratiche scorrette quanto diffuse, il consumatore non è tenuto a sostenere alcuna spesa, né per spedizioni, né per materiali, né per manodopera.
Nel caso in cui la garanzia legale sia scaduta, è consigliabile verificare se per tale prodotto esista una garanzia convenzionale concessa dal produttore, solitamente più lunga ed ampia di quella offerta dal venditore, posto che la garanzia legale non può essere derogata in termini peggiorativi.
Inoltre, è sempre bene fotocopiare lo scontrino poichè la carta termica tende a scolorire fino a quando i dati in essa contenuti scompaiono, rendendo per il consumatore quasi impossibile adempiere all'onere probatorio di acquisto del bene, dal tal rivenditore nei termini coperti da garanzia legale.
Se il venditore si dovesse rifiutare di accettare la merce in riparazione, è necessario rivolgersi alle Forze dell'Ordine (es.: Polizia Locale) o all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, i quali dietro segnalazione, sono tenuti ad intervenire.

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di Avv. Marcella Burlando

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