Contabilizzazione del calore e delle spese condominiali
Entro fine anno i condomini con riscaldamento centralizzato dovranno adeguarsi!
Con l'introduzione del D.Lgs 102/14 (in recepimento della direttiva 2012/27/UE) si impone l’obbligo di installazione di dispositivi di contabilizzazione dei consumi di riscaldamento ed acqua calda sanitaria nonché l’utilizzo, per la suddivisione delle spese, della metodologia di calcolo prevista dalla norma UNI 10200:2015.
Tale norma stabilisce i principi per l’equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione calore.
Il principio su cui si basa la UNI 10200:2015 è la ripartizione del costo del calore prodotto dal generatore, che dipende dal costo del vettore energetico utilizzato e dall’efficienza dell’impianto di generazione. L’energia termica utile viene quindi suddivisa in base ai:
consumi volontari (quota variabile), ovvero quelli dovuti all’azione volontaria dell’utente mediante i dispositivi di termoregolazione (valvola termostatica o termostato), che vanno ripartiti in base alle letture fornite dai dispositivi atti alla contabilizzazione del calore (contatori, ripartitori e altri sistemi);
consumi involontari (quota fissa), ovvero quelli indipendenti dall’azione dell’utente e cioè principalmente le dispersioni di calore della rete di distribuzione, che vanno ripartiti in base ai millesimi di riscaldamento.
La UNI 10200:2015 non prevede l'identificazione a priori delle due quote, ma richiede che esse siano calcolate, rendendo pertanto inapplicabile sia:
la suddivisione dei costi su base millesimale, scenario assai diffuso ove non è presente un sistema di contabilizzazione;
la ripartizione dei costi in percentuale tra quota fissa e quota variabile, situazione ampiamente riscontrata in presenza di un sistema per la contabilizzazione del calore.
Tale approccio garantisce quindi una ripartizione della spesa che tiene conto sia delle eventuali variazioni climatiche che si possono registrate tra un anno e l’altro, sia del comportamento del singolo utente.
Ciò che ne consegue è che a parità di superfici riscaldate si avranno differenti consumi e che, se da un lato saranno maggiormente premiati i comportamenti virtuosi da parte degli utenti, dall'altra saranno penalizzati gli utenti i cui immobili sono caratterizzati da maggiori dispersioni termiche (piano terra e/o ultimo piano) piuttosto che minori apporti solari (esposizione nord).
Cosa cambia dunque nella pratica? Ogni condominio dotato di riscaldamento centralizzato dovrà dotarsi o adeguare il proprio sistema di contabilizzazione del calore; per arrivare alla redazione delle nuove tabelle millesimali in accordo con le norme sopra descritte è necessario l'intervento di un tecnico competente (Architetto, ingegnere, termotecnico) che, previo sopralluogo nel condominio, rilievo dei componenti di involucro e delle caratteristiche dell'impianto esistente, esegue una diagnosi energetica del fabbricato con calcolo del fabbisogno di energia termica.
La scadenza ultima per l'adeguamento è fissata al 31 dicembre 2016: dal 1° gennaio 2017 scatteranno pesanti sanzioni per gli edifici interessati dal decreto, la cui contabilizzazione individuale del calore non sarà operativa a tutti gli effetti. Dolente nota: le sanzioni andranno dai 500 ai 2500 Euro.
Tale norma stabilisce i principi per l’equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione calore.
Il principio su cui si basa la UNI 10200:2015 è la ripartizione del costo del calore prodotto dal generatore, che dipende dal costo del vettore energetico utilizzato e dall’efficienza dell’impianto di generazione. L’energia termica utile viene quindi suddivisa in base ai:
consumi volontari (quota variabile), ovvero quelli dovuti all’azione volontaria dell’utente mediante i dispositivi di termoregolazione (valvola termostatica o termostato), che vanno ripartiti in base alle letture fornite dai dispositivi atti alla contabilizzazione del calore (contatori, ripartitori e altri sistemi);
consumi involontari (quota fissa), ovvero quelli indipendenti dall’azione dell’utente e cioè principalmente le dispersioni di calore della rete di distribuzione, che vanno ripartiti in base ai millesimi di riscaldamento.
La UNI 10200:2015 non prevede l'identificazione a priori delle due quote, ma richiede che esse siano calcolate, rendendo pertanto inapplicabile sia:
la suddivisione dei costi su base millesimale, scenario assai diffuso ove non è presente un sistema di contabilizzazione;
la ripartizione dei costi in percentuale tra quota fissa e quota variabile, situazione ampiamente riscontrata in presenza di un sistema per la contabilizzazione del calore.
Tale approccio garantisce quindi una ripartizione della spesa che tiene conto sia delle eventuali variazioni climatiche che si possono registrate tra un anno e l’altro, sia del comportamento del singolo utente.
Ciò che ne consegue è che a parità di superfici riscaldate si avranno differenti consumi e che, se da un lato saranno maggiormente premiati i comportamenti virtuosi da parte degli utenti, dall'altra saranno penalizzati gli utenti i cui immobili sono caratterizzati da maggiori dispersioni termiche (piano terra e/o ultimo piano) piuttosto che minori apporti solari (esposizione nord).
Cosa cambia dunque nella pratica? Ogni condominio dotato di riscaldamento centralizzato dovrà dotarsi o adeguare il proprio sistema di contabilizzazione del calore; per arrivare alla redazione delle nuove tabelle millesimali in accordo con le norme sopra descritte è necessario l'intervento di un tecnico competente (Architetto, ingegnere, termotecnico) che, previo sopralluogo nel condominio, rilievo dei componenti di involucro e delle caratteristiche dell'impianto esistente, esegue una diagnosi energetica del fabbricato con calcolo del fabbisogno di energia termica.
La scadenza ultima per l'adeguamento è fissata al 31 dicembre 2016: dal 1° gennaio 2017 scatteranno pesanti sanzioni per gli edifici interessati dal decreto, la cui contabilizzazione individuale del calore non sarà operativa a tutti gli effetti. Dolente nota: le sanzioni andranno dai 500 ai 2500 Euro.
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