Contanti e segnalazioni all'UIF
Attività di contrasto all'uso del contante
Il riciclaggio di denaro di provenienza illecita ha raggiunto dimensioni preoccupanti negli ultimi 20 anni. Il Fondo Monetario Internazionale rileva che le attività connesse al riciclaggio coinvolgono tra il 3% e il 5% del PIL del pianeta. In Italia il riciclaggio vale circa il 10% del PIL, ovvero circa 1.600 miliardi di Euro. I proventi delle attività criminali ammontano a circa 150-170 miliardi di euro l’anno. Le operazioni di riciclaggio della ricchezza di provenienza illecita non sono soltanto negative in quanto tali, ma anche per le conseguenze che provocano: c’e’ il rischio che la criminalità economica si infiltri così tanto all'interno di attività lecite da rendere praticamente impossibile rintracciare la provenienza e la natura dei flussi finanziari. Inoltre il rafforzarsi della criminalità organizzata ha trasformato il riciclaggio, da fenomeno interno ai singoli stati, ad un problema per la comunità internazionale che ha richiesto sempre più sofisticate azioni di contrasto. Il reato di riciclaggio costituisce quindi un'attività mirata sostanzialmente a rendere poco identificabile il collegamento tra attività illecita e proventi che ne scaturiscono. E nello stesso tempo produce ricchezza. Dietro queste operazioni si nascondono attività svolte da organizzazioni criminali e mafiose di vario tipo, nonchè attività di finanziamento del terrorismo. L’uso massiccio del contante è alla base di reati commessi a scopo estorsivo e corruttivo e ad alcune fattispecie di reati tributari e fiscali.
Il decreto legislativo del maggio 2017, n. 90 fornisce le modalità di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo.
Dato che si vuole aumentare la soglia di attenzione da parte degli organismi chiamati a controllare l’operatività sospetta è in progetto di far scattare la segnalazione automatica all’UIF di tutte quelle operazioni in contante che supereranno la soglia dei 3.000 €. Il sistema di rilevazione è ancora in fase di rodaggio: sono cominciate le attività per definire le procedure atte a richiedere a banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica le segnalazioni mensili delle transazioni in contante. Si andrà a regime fra la fine del 2018 e inizio del 2019. La Normativa Antiriciclaggio nel 2011 prevedeva un limite all’uso di denaro contante fissato a € 1000, riconfermato fino al 2015. Con la Legge di Stabilità 2016 il limite è salito a 3000 euro. Oggi quindi sono vietati tutti i trasferimenti di denaro contante, di libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore tra soggetti diversi, che abbiano un valore pari o superiore a € 3.000. Oltre tale importo i trasferimenti di denaro possono essere eseguiti solo tramite un conto corrente bancario o postale o carte di credito.
Il decreto legislativo del maggio 2017, n. 90 fornisce le modalità di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo.
Dato che si vuole aumentare la soglia di attenzione da parte degli organismi chiamati a controllare l’operatività sospetta è in progetto di far scattare la segnalazione automatica all’UIF di tutte quelle operazioni in contante che supereranno la soglia dei 3.000 €. Il sistema di rilevazione è ancora in fase di rodaggio: sono cominciate le attività per definire le procedure atte a richiedere a banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica le segnalazioni mensili delle transazioni in contante. Si andrà a regime fra la fine del 2018 e inizio del 2019. La Normativa Antiriciclaggio nel 2011 prevedeva un limite all’uso di denaro contante fissato a € 1000, riconfermato fino al 2015. Con la Legge di Stabilità 2016 il limite è salito a 3000 euro. Oggi quindi sono vietati tutti i trasferimenti di denaro contante, di libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore tra soggetti diversi, che abbiano un valore pari o superiore a € 3.000. Oltre tale importo i trasferimenti di denaro possono essere eseguiti solo tramite un conto corrente bancario o postale o carte di credito.
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