Contanti, nuova disciplina delle violazioni


Modifiche al D.Lgs. 231/2007 (Codice Antiriciclaggio) introdotte dal D.Lgs. 90/2017 con effetto dal 4/7/2017
Contanti, nuova disciplina delle violazioni
Le modifiche al Codice Antiriciclaggio non hanno toccato l’importo del limite di utilizzo del denaro contante, che è rimasto fermo ad € 2.999,99 essendo vietati i pagamenti in contanti di importo "pari o superiore" ad € 3.000,00 (art. 40 D.Lgs. 231/2007); permangono anche:
- il divieto di frazionare artificiosamente i pagamenti per rimanere sotto la soglia;
- la possibilità di effettuare pagamenti sopra la soglia per tramite di intemediari finanziari abilitati;
- la possibilità di frazionare i pagamenti in ossequio a prassi commerciali o accordi contrattuali.

La questione coinvolge non solo i soggetti che pongono in essere tali operazioni ma anche i professionisti che li assistono negli adempimenti contabili e fiscali, ossia non solo gli iscritti all’albo dei commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro ma anche "ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati" (art. 3 D.Lgs. 231/2007). Si tratta dei "soggetti obbligati" all’applicazione nella disciplina antiriciclaggio, definizione in cui la norma ricomprende anche numerose altre categorie di operatori. E’ evidente, tuttavia, che commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro ed altri soggetti che professionalmente si occupano di tenuta di scritture contabili e di adempimenti connessi sono soggetti ad una notevole probabilità di avere a che fare con operazioni poste in essere dai loro clienti e potenzialmente contrarie alla normativa antiriciclaggio: pagamenti ed incassi di natura commerciale (fatture, ricevute, scontrini, ecc.), pagamenti a dipendenti, pagamenti relativi ad operazioni societarie, ecc.

Incontrando operazioni che comportano violazione del limite di pagamento in contanti, i professionisti contabili (art. 51 D.Lgs. 231/2007) hanno un termine di trenta giorni per comunicarle al M.E.F. e alla Guardia di Finanza. Analogo obbligo incombe sui "componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza".

La sanzione per l’omessa comunicazione è assai onerosa (benchè mitigata rispetto alla disciplina precedente, che prevedeva una sanzione proporzionale con un minimo ma senza un tetto): da € 3.000,00 ad € 15.000,00 secondo l’art. 63 D.Lgs. 231/2007. Il "soggetto obbligato" eventualmente colpito da una sanzione può:
- impugnare il provvedimento per via giurisdizionale avanti all’autorità giudiziaria ordinaria (art. 65 D.Lgs. 231/2007);
- chiedere al MEF il pagamento della sanzione ridotta ad un terzo - riduzione non consentita se l’interessato ne ha già usufruito nei cinque anni antecedenti (art. 68 D.Lgs. 231/2007);

- avvalersi della oblazione con pagamento della sanzione pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, del doppio del minimo - soluzione percorribile solo per operazioni non superiori ad € 250.000,00 e purchè l’interessato non ne abbia già usufruito nei 365 giorni precedenti (art. 65 D.Lgs. 231/2007 e art. 16 L. 689/1981).

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di Dott. Andrea Polacco - Mantova

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