Contestazione della partita Iva dormiente


Ecco quali sono gli strumenti di difesa
Contestazione della partita Iva dormiente
Ai sensi dell'art.35, comma 3 del DPR n.633/1972 il soggetto passivo Iva cha ha cessato la propria attivita' d'impresa o di lavoro autonomo deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate entro 30 giorni compilando un modulo specifico. Non facendo questa comunicazione nei termini sopra scritti al soggetto verra' applicata una sanzione compresa tra i 500 euro e 2000 euro.

Quando l'agenzia delle entrate tramite l'anagrafe tributaria individua i soggetti che sono ancora titolari di partita Iva ma non hanno fatto la comunicazione di cessazione, comunica agli stessi soggetti che la cessazione viene fatta d'ufficio. Quando il contribuente riceve tale comunicazione ha 30 giorni di tempo per fornire all'agenzia delle entrate tutti gli opportuni chiarimenti in merito. Nel momento in cui l'agenzia delle entrate non ritiene idonei gli eventuali documenti forniti dal contribuente potra' iscrivere a ruolo la sanzione piena dando la possibilita' di una riduzione della stessa di un terzo se viene pagata entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento della sanzione (ossia euro 167,67).

L'articolo 15-quinquies nella sua versione originaria con l'art.23 art.22 prevedeva la revoca d'ufficio del numero della partita Iva nel caso per tre anni consecutivi il titolare non avesse esercitato l'attivita' d'impresa o di arti e professioni. Il successivo comma 23 dello stesso articolo 23 stabiliva una sanatoria con la quale il contribuente che avesse dimenticato di presentare la dichiarazione di cessazione attivita' entro i 30 giorni richiesti dalla chiusura della stessa, poteva sanare la violazione versando entro il 31 marzo 2012 un importo pari alla sanzione minima (euro 129,00) se nel frattempo pero' la violazione non sia stata gia' contestata.

Con la Legge di Stabilita' 2015 per quanto riguarda la situazione di queste partite Iva non cessate, ha stabilito la possibilita' di fare la presentazione tardiva della dichiarazione di cessazione attivita' beneficiando di uno sconto pari ad 1/9 del minimo nel caso in cui la dichiarazione omessa venga presentata entro 90 giorni dal termine previsto dalla norma e arriva a 1/5 del minimo nel caso la violazione venga regolarizzata dopo la sua formalizzazione in un processo verbale di constatazione notificato al contribuente.
Bisogna inoltre considerare che la violazione in discussione in base alla norma attuale, puo' essere sanata fino al limite della decadenza accertativa.

Articolo del:


di Comm. Emanuela Carocci

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse