Contestazioni disciplinari e licenziamenti


Cosa è cambiato dalla Legge Fornero al jobs act e quale normativa deve essere applicata?
Contestazioni disciplinari e licenziamenti
Con la Legge Fornero e con il successivo Jobs Act, l’impianto dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (della Legge 300/1970) e, in particolare, la disciplina del licenziamento illegittimo sono stati radicalmente modificati.
Una prima importante revisione della normativa è stata attuata, infatti, con la Legge Fornero (Legge del 28/06/2012 n° 92) che ha modificato gli artt. 6 e 7 della Legge 604/66 e l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in materia di licenziamenti individuali.
Quest’ultimo, poi, è stato rivisto successivamente anche dal Jobs Act.

E’ importante capire quali sono stati i cambiamenti e cosa prevedono le due diverse normative poiché in base a quando è avvenuta l’assunzione del lavoratore, si applicano le norme della Legge Fornero o del Jobs Act in caso di licenziamento illegittimo. Dunque, a seconda della data di assunzione, il lavoratore avrà diritto a tutele leggermente differenti.

Il licenziamento può essere economico, disciplinare o discriminatorio. Vediamo le singole fattispecie.

Il licenziamento economico
E’ il licenziamento dettato da motivi economici, ovvero quello dovuto all’impossibilità sopravvenuta per il datore di lavoro d sostenere i costi per il personale a causa della crisi economica oppure per una riorganizzazione dell’azienda che impedisca di rimpiegare il lavoratore in altri reparti all’interno della società stessa.
E’ il cosiddetto licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Ecco cosa accade nel caso il licenziamento sia illegittimo nel caso della legge Fornero e con il Jobs Act.
- Legge Fornero: prevede il diritto a un’indennità compresa tra i 12 e i 24 mesi di retribuzione. Il reintegro del dipendente sul posto di lavoro è possibile solo se viene dimostrato che il motivo giustificativo del licenziamento avanzato dall’azienda è "manifestamente insussistente". In questo caso il dipendente, oltre a riottenere il posto di lavoro, ha diritto a un’indennità pari a 12 mensilità.
- Jobs Act: non prevede alcuna possibilità di reintegro, ma solo il diritto a un indennizzo crescente rispetto all’anzianità di servizio. L’indennità è calcolata sommando una mensilità e mezzo per ogni anno di servizio, fino a un massimo di 36 mesi di indennità.

Il licenziamento disciplinare
E’ il licenziamento dovuto all’inadempienza o alla violazione degli obblighi contrattuali, dei contratti collettivi e del codice disciplinare dell’azienda stessa da parte del dipendente. In sostanza, è un licenziamento attuato in tutti quei casi in cui viene minato il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente. Nell’ambito del licenziamento disciplinare troviamo l’allontanamento dal posto di lavoro per giusta causa (si ha quando l'inadempienza del lavoratore è di una gravità tale da compromettere in maniera irreparabile il rapporto fiduciario e da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro) o per giustificato motivo soggettivo (si ha in presenza di un "notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" da parte del dipendente, ma meno gravi rispetto alla giusta causa).
Ecco cosa accade nel caso il licenziamento sia illegittimo nel caso della legge Fornero e con il Jobs Act.
- Legge Fornero: se le imprese occupano più di 15 dipendenti nell’ambito dello stesso Comune o se hanno complessivamente più di 60 dipendenti è prevista un’indennità che va da un minimo di 12 mensilità a un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione. Il reintegro del lavoratore ingiustamente licenziato è ammesso esclusivamente in due casi:
1. quando il fatto (motivo del licenziamento) non sussiste
2. quando il fatto sussiste, ma nei contratti collettivi di lavoro nazionali di riferimento la "condotta incriminata" viene punita con sanzioni e azioni disciplinari che non prevedono il licenziamento.
- Jobs Act: è previsto un indennizzo inversamente proporzionale alla gravità della "condotta incriminata" del lavoratore. Il reintegro è contemplato solo per "specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato" che devono essere pienamente dimostrate davanti al giudice.

Licenziamento discriminatorio
Nulla è stato modificato dal Jobs Act in merito ai licenziamenti discriminatori, ovvero quegli allontanamenti vietato perché dovuti a ragioni politiche, religiose, a sfondo raziale, culturale, di lingua, di preferenze sessuali, di età o di handicap. Al pari sono illeciti i licenziamenti dovuti all’iscrizione a un sindacato, alla partecipazione agli scioperi oppure attuati durante i periodi connessi alla maternità o al matrimonio. Sia la Legge Fornero sia il Jobs Act prevedono il reintegro del lavoratore illecitamente licenziato e la condanna per il datore di lavoro al risarcimento dei danni subiti dal dipendente (con il pagamento della retribuzione perduta di almeno 5 mensilità).

Il nostro studio si rende disponibile a fornire ulteriori informazioni e ad offrire la propria consulenza in caso di necessità.

Articolo del:


di Avv. Rosa Sposito

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