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Conto corrente: l'onere della prova nel contenzioso bancario


Nel contenzioso bancario l'onere della prova è ripartito in base a chi riveste i panni dell'attore sostanziale, Banca o correntista
Conto corrente: l'onere della prova nel contenzioso bancario

 

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sull'onere della prova nell'ambito del contenzioso bancario (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 2 maggio 2019, n. 11543).

Il tema di discussione è, infatti, il contenzioso bancario e di come viene ripartito l'onere della prova tra Banca e Correntista.

 

L'onere della prova

Nel caso in cui si controverta sulla validità dei contratti di conto corrente o delle relative clausole (interessi ultralegali, anatocismo, usura e/o spese illegittime), le parti devono produrre la documentazione necessaria a dimostrare le rispettive pretese e, in particolare, il contratto e gli estratti del conto corrente oggetto del giudizio.

In particolare:

a) Nel caso in cui sia la Banca ad agire per il pagamento del saldo debitore maturato sul conto corrente essa ha l'onere di produrre in giudizio tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto. Ciò al fine di dimostrare, attraverso la serie continua di poste annotate in conto, come sia maturato il saldo debitore azionato.

b) Nel caso in cui sia il Correntista ad agire contro la Banca al fine di vedere accertata e dichiarata l'invalidità del rapporto di conto corrente e la conseguente restituzione di quanto addebitato in conto è onere del predetto Correntista produrre la serie continuativa di tutti gli estratti del conto corrente contestato. Il Correntista, infatti, deve dimostrare al Giudice le poste annotate in conto in maniera indebita in quanto frutto di applicazione di illegittimi interessi, spese e/o commissioni.

Cosa accade, però, se la parte onerata della prova non adempia alla suddetta produzione documentale?

La legge disciplina l'onere della prova all'art. 2697 cod. civ. che prescrive: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti si cui l'eccezione si fonda".

Dal tenore letterale della norma è chiaro che chi voglia agire in giudizio per vedersi riconosciuto un diritto (ad. esempio il diritto a ricevere il pagamento di un credito o il diritto a ricevere la restituzione di somme indebitamente pagate) ha l'onere di provarlo.

Chi, invece, contesterà l'esistenza di tale diritto è onerato a fornire la prova della sopravvenuta modifica o inesistenza.

In mancanza di tali prove l'azione e/o l'eccezione saranno rigettate dal Giudice perché infondate, ossia non supportate da idonei elementi di prova.

 

Il contenzioso bancario e l'onere della prova

Quanto sopra ricordato vale anche nel diritto bancario e nel relativo contenzioso?

La risposta è affermativa ma la giurisprudenza ha cercato di inserire una serie di ricostruzioni interpretative che possano meglio coniugare il principio dell'onere della prova e la sua applicazione con il tecnicismo e la specificità proprie del contenzioso bancario.

 

Il principio del "saldo zero"

Tra queste ricostruzioni interpretative, ad esempio, vi è quell'orientamento giurisprudenziale che sancisce l'applicazione del principio del "saldo zero" nel caso in cui chi agisce per il recupero del proprio credito senza produrre in giudizio tutti gli estratti conto potrà vedersi azzerato il primo saldo (debitore) disponibile e documentato con i relativi estratti.

Infatti, il creditore ha l'obbligo di dimostrare come si sia formato il proprio credito e, nel caso di conto corrente, quali poste annotate in conto abbiano contribuito a determinare il primo saldo debitore documentato dagli estratti.

 

La Giurisprudenza: la Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 2 maggio 2019, n. 11543

Come sopra anticipato, recentemente si è pronunciata in materia di onere della prova nel contenzioso bancario la Suprema Corte di Cassazione la quale ha sostenuto che se nel processo non siano prodotti gli estratti conto integrali è comunque possibile ricostruire le movimentazioni del rapporto bancario con l’utilizzo di altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni  intercorse (e tra essi, esemplificativamente: contabili bancarie e/o risultanze delle scritture contabili) anche, ove occorra, con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio.

In particolare, la Corte di Cassazione, Sezione I civile, con la sentenza n. 11543 del 2 maggio 2019 ha pronunciato il seguente principio di diritto:

Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio:

a) nella prima ipotesi l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta;

b) nel caso di domanda proposta dal correntista l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell’intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore.


In ogni caso, per maggiori chiarimenti, rimango a disposizione.
Avv. Vincenzo Scaglione

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