Contratti a progetto e jobs act


A partire dal 1° gennaio 2016 non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto, salvo eccezioni
Contratti a progetto e jobs act
La norma del Jobs Act stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2016 non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto. Lo schema del decreto legislativo prevede inoltre che a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che consistano in:
· prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo
· e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal datore di lavoro con riguardo ai tempi e al luogo di lavoro stesso.

Questo provvedimento, tuttavia, non abolisce le collaborazioni coordinate e continuative, le vecchie "co.co.co." per intenderci, che continueranno ad esistere (seppur in ambito sempre più ristretto) e che andranno a regolare gli autentici rapporti di quel tipo.

Scopo di questo capitolo del Jobs Act, infatti, è quello di segnare una netta demarcazione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo (vero) per evitare il ricorso alle false collaborazioni e alle finte Parite Iva, ma di non abolire tutti i contratti di collaborazione.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno quindi trasformarsi in rapporti di lavoro subordinato ad eccezione per:
a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Per questi settori dunque resta possibile la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che comunque non deve avere le caratteristiche del lavoro subordinato come vincoli orari e direttive del datore di lavoro.
Tale normativa non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni fino al 1° gennaio 2017 che comunque da questa data non potranno più stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

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di Studio Molinaro

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