Contratti a progetto spariti
Coloro che erano inquadrati con contratto a progetto ora sono inquadrati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato

Cosa accade ora?
Coloro che erano inquadrati con contratto a progetto ma svolgevano un rapporto di lavoro con prestazioni esclusivamente personali, continuative e la cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche in riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro ora sono inquadrati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a termine o in somministrazione.
Per gli altri, invece, che svolgono un reale lavoro autonomo si continua ad applicare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa previsto dall’art. 409 codice di procedura civile, che però non prevede più l’indicazione del progetto.
Naturalmente, non dovranno riscontrarsi modalità di lavoro con prestazioni personali, altrimenti potranno essere trasformati in contratti di lavoro subordinato, con tutte le penalità connesse.
Inoltre, vi sono una serie di eccezioni e tra queste: le collaborazioni regolamentate negli ambiti dei contratti collettivi nazionali, come nei casi dei call center; le collaborazioni delle professioni intellettuali che prevedono l’iscrizione ad ordini e albi; quelle stipulate nell’ambito della pubblica amministrazione, anche se fino al 1° Gennaio 2017.
Le collaborazioni coordinate e continuative non spariscono ma restano nel nostro ordinamento e continuano a regolare i rapporti di lavoro non subordinati e non autonomi.
Le collaborazioni occasionali continuano ad esistere sempre nella soglia dei 5.000,00 euro annui e per un massimo di 30 gg. nell'arco dell'anno solare.
Coloro che erano inquadrati con contratto a progetto ma svolgevano un rapporto di lavoro con prestazioni esclusivamente personali, continuative e la cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche in riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro ora sono inquadrati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a termine o in somministrazione.
Per gli altri, invece, che svolgono un reale lavoro autonomo si continua ad applicare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa previsto dall’art. 409 codice di procedura civile, che però non prevede più l’indicazione del progetto.
Naturalmente, non dovranno riscontrarsi modalità di lavoro con prestazioni personali, altrimenti potranno essere trasformati in contratti di lavoro subordinato, con tutte le penalità connesse.
Inoltre, vi sono una serie di eccezioni e tra queste: le collaborazioni regolamentate negli ambiti dei contratti collettivi nazionali, come nei casi dei call center; le collaborazioni delle professioni intellettuali che prevedono l’iscrizione ad ordini e albi; quelle stipulate nell’ambito della pubblica amministrazione, anche se fino al 1° Gennaio 2017.
Le collaborazioni coordinate e continuative non spariscono ma restano nel nostro ordinamento e continuano a regolare i rapporti di lavoro non subordinati e non autonomi.
Le collaborazioni occasionali continuano ad esistere sempre nella soglia dei 5.000,00 euro annui e per un massimo di 30 gg. nell'arco dell'anno solare.
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