Contratti aleatori e contratto di vendita con obbligo di assistenza e mantenimento


Ecco quali sono le caratteristiche essenziali e le funzioni pratiche del contratto aleatorio di vendita con obbligo di mantenimento
Contratti aleatori e contratto di vendita con obbligo di assistenza e mantenimento

Secondo il nostro ordinamento, i contratti definiti aleatori sono contratti caratterizzati dall’alea, ossia il rischio, posto a carico delle parti durante la stipulazione dell’atto. Le stesse, infatti, prima dei concreti effetti contrattuali, non sono in grado di conoscere, individuare e descrivere l’autentica portata degli eventuali vantaggi o svantaggi derivanti dalla conclusione del contratto. In altre parole, il rischio è proprio questo: non raggiungere un equilibrio nelle prestazioni reciproche tra le parti.

Come sempre in diritto è importante la ratio della norma, che in questo caso va individuata nel fatto che nei contratti cosiddetti aleatori esiste per definizione una dimensione di rischio ed incertezza sul sacrificio al quale le parti dovranno sottostare.

In concreto, un esempio di contratto aleatorio, atipico ed oneroso è il contratto di vendita con obbligo di assistenza e mantenimento.

Tutti ricordiamo il classico contratto di vendita tra acquirente e venditore, che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo, ai sensi dell’art. 1470 c.c.  Poco noto è, invece, il contratto di vendita con obbligo di assistenza e mantenimento, ma che vale la pena analizzare per le sue specificità in giurisprudenza.

È il contratto mediante il quale un soggetto venditore A, ossia il proprietario, trasferisce la nuda proprietà di un bene in favore di un altro soggetto acquirente B, che come controprestazione si impegna ad assicurare assistenza e mantenimento al venditore, chiamato anche beneficiario. Il soggetto che riceve la nuda proprietà del bene non è obbligato a pagare un prezzo a titolo di corrispettivo, bensì a prestare cura ed assistenza materiale e morale al beneficiario fino alla sua morte. Parliamo quindi di prestazione assistenziale, e non di somma di denaro. Non a caso tale contratto viene denominato anche “contratto di vendita vitalizia”. Tale assistenza si concretizza in obblighi di “fare”, come per esempio la fornitura di medicinali, alimenti, abbigliamento, trasporto, vitto, alloggio, pulizia della casa, cura della persona, protezione ed assistenza morale.

Va segnalato, inoltre, che gli obblighi possono anche prevedere il pagamento di una retta a favore di un istituto per anziani, dietro volontà del beneficiario.

Non è un mero contratto, è molto di più. È la garanzia per un soggetto, solitamente di età avanzata, di ricevere cure e attenzioni per assicurare a se stesso un’esistenza dignitosa. È un contratto che coniuga il trasferimento di proprietà di un bene, con l’esigenza di aiuto morale e materiale di un individuo, magari soggetto a patologie o a condizioni economiche precarie. E’ importante, dunque, non solo la sfera oggettiva, concernente le prestazioni contrattuali in sé, ma anche la componente soggettiva e psicologica, innescata dal rapporto tra le parti, fondato sull’assistenza a favore del beneficiario.

L’accordo contrattuale ha durata uguale alla durata della vita del beneficiario. Infatti, caso di morte del beneficiario il contratto è nullo per mancanza di causa.

Si tratta di un contratto atipico, in quanto non previsto all’interno del codice civile, a titolo oneroso, poiché è assente lo spirito di liberalità che caratterizza i contratti gratuiti, ed infine aleatorio a prestazioni corrispettive. Si dice “contratto di natura incerta”, poiché l’acquirente non può sapere con esattezza il valore della sua prestazione, che dipende dalla vita del beneficiario, la quale a sua volta dipende dalle condizioni di salute dello stesso.

Dal rapporto contrattuale derivano obblighi per i contraenti, ed in caso di inadempimento è prevista la risoluzione del contratto.

Sia la Corte di Cassazione, sia il Tribunale di Vicenza si sono espressi in merito. In particolare, quest’ultimo tramite la sentenza recente n. 882 del 10 maggio 2016, stabilisce che il contratto di vendita con obbligo di mantenimento ed assistenza risulta nullo se, sin dal momento della firma dell’atto, il beneficiario è già prossimo alla morte. E’ evidente, in tal caso la sproporzione tra le prestazioni contrattuali.

 

Articolo del:


di Avv. Miriam Armando

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse