Contratti bancari: la sottoscrizione della Banca


Anche la Banca al pari dell'investitore deve sottoscrivere i contratti di consulenza e di gestione del portafoglio del cliente
Contratti bancari: la sottoscrizione della Banca
La Prima Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 10447 del 27.04.17 ha rimesso al Primo Presidente della Corte il quesito in base al quale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), la sottoscrizione della banca sia necessaria ad substantiam, al pari di quella dell'investitore, per ottenere una valida conclusione del contratto quadro di gestione e/o di consulenza di portafoglio di investimento, il cui dubbio interpretativo ora si estende a tutti i contratti di investimento e di banca.

Ciò conferma che è indispensabile in detto contratto quadro la sottoscrizione del cliente, essendo il requisito di forma posto a protezione esclusiva del medesimo, ma anche che, come da recenti decisioni di legittimità, la produzione in giudizio da parte della banca del contratto-quadro da essa non sottoscritto non sia idoneo equipollente della sua sottoscrizione.

Da qui il problema di accertare se il detto contratto privo della sottoscrizione della banca sia o meno valido.
Dopo alcuni orientamenti propensi a richiedere solo la forma sottoscritta dal cliente oggi si pone in rilievo se la sottoscrizione della banca abbia i requisiti di forma ad substantiam al pari di quella del cliente.

Tale decisione potrebbe incidere sull'efficienza dei mercati e sulla significativa diminuzione dei prodotti oggetto di mercato, ma tutelerà asimmetricamente anche il consumatore.

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di Vincenzo Messina

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