Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
Il nuovo "contratto a tutele crescenti": licenziamento per giustificato motivo o giusta causa

Il Decreto legislativo n. 23 del 04 marzo 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale reca disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Il Decreto si applica esclusivamente:
§ ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 07 marzo 2015;
§ ai lavoratori che dal 07 marzo 2015 hanno avuto trasformato il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
§ agli apprendisti che sono stati qualificati dal 07 marzo 2015.
Ai rapporti già in corso prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuerà ad applicarsi la disciplina precedente prevista dalla Riforna Fornero.
Pertanto, nella stessa azienda, potranno essere presenti sia lavoratori soggetti al nuovo regime perché assunti, trasformati o qualificati con l’entrata in vigore del decreto legislativo in poi e lavoratori soggetti al vecchio regime in quanto assunti prima di tale data.
Il nuovo regime troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori che, prestino la propria attività presso un datore di lavoro, che dopo il 07 marzo 2015, attraverso nuove assunzioni, superi i 15 dipendenti.
In questo caso il contratto a tutele crescenti sarà applicabile a tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dalla data di assunzione.
Il decreto introduce un nuovo regime di tutela per i casi di licenziamento illegittimo che, rende più snello il percorso di uscita del lavoratore dall’azienda, riconoscendo al lavoratore un indennizzo economico di importo prevedibile (due mensilità) e crescente in funzione dell’anzianità di servizio (due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di quattro ad un massimo di ventiquattro mensilità)
Le uniche fattispecie che possono portare alla reintegra del lavoratore riguardano:
§ il licenziamento discriminatorio (determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa
nonché discriminazioni razziali, di lingua e sesso etc);
§ il licenziamento intimato durante i periodi di tutela (primo anno di matrimonio, durante la
maternità etc)
§ il licenziamento per motivo illecito (ex art. 1345 c.c.);
§ il licenziamento intimato in forma orale.
Nei casi suesposti, il datore di lavoro, prescindendo dalle dimensioni aziendali verrà condannato alla reintegra del lavoratore e al risarcimento di una indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dalla data di licenziamento alla data di effettiva reintegra, dedotto quello che è stato percepito eventualmente per altra attività lavorativa (aliunde perceptum), nonché di quanto avrebbe potuto percepire accettando un’offerta di lavoro comprensiva del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
La misura del risarcimento non potrà essere inferiore ad un minimo di cinque mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Il lavoratore fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà (opting out unilaterale) di richiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, non soggetta a contribuzione previdenziale.
Tale richiesta deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dell’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se precedente.
Licenziamento per giustificato motivo o giusta causa
In presenza di fatto materiale ed indipendentemente dalla sua gravità, il licenziamento non comporterà la reintegra, ma il riconoscimento ad un’indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24.
La procedura obbligatoria prevista presso la DTL introdotta dalla legge Fornero per il licenziamento GMO nelle aziende con più di 15 dipendenti, continuerà ad applicarsi solo per gli assunti prima del 07 marzo 2015.
Per i licenziamenti giusta causa e giustificato motivo soggettivo, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore o per difetto di giustificazione consistente nell’idoneità fisica o psichica, determina l’annullamento del licenziamento e condanna per il datore di lavoro alla reintegra comprensiva dei contributi, ecc con il limite massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Anche in questo caso il lavoratore ha facoltà di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegra, una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR , non soggetta a contribuzione previdenziale.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, è previsto esclusivamente il pagamento di una indennità risarcitoria pari a 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di anzianità aziendale, con un minimo di 2 ed un massimo di 6.
Nell’ipotesi di licenziamento intimato senza l’indicazione dei motivi; il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data di licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR , in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12.
Il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla comunicazione di impugnazione del licenziamento, può revocarlo e in tal caso il rapporto d lavoro si considera ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, senza ulteriori conseguenze.
In tutti i casi di licenziamento che ricadono nel campo di applicazione della nuova disciplina, è prevista la possibilità prima di adire le vie giudiziarie, optare per la conciliazione stragiudiziale in sede protetta.
Il datore di lavoro offre al lavoratore, entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento, un importo, che non costituisce reddito imponibile ai fini irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale , con la corresponsione immediata, tramite assegno circolare, di 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità.
Il Decreto si applica esclusivamente:
§ ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 07 marzo 2015;
§ ai lavoratori che dal 07 marzo 2015 hanno avuto trasformato il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
§ agli apprendisti che sono stati qualificati dal 07 marzo 2015.
Ai rapporti già in corso prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuerà ad applicarsi la disciplina precedente prevista dalla Riforna Fornero.
Pertanto, nella stessa azienda, potranno essere presenti sia lavoratori soggetti al nuovo regime perché assunti, trasformati o qualificati con l’entrata in vigore del decreto legislativo in poi e lavoratori soggetti al vecchio regime in quanto assunti prima di tale data.
Il nuovo regime troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori che, prestino la propria attività presso un datore di lavoro, che dopo il 07 marzo 2015, attraverso nuove assunzioni, superi i 15 dipendenti.
In questo caso il contratto a tutele crescenti sarà applicabile a tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dalla data di assunzione.
Il decreto introduce un nuovo regime di tutela per i casi di licenziamento illegittimo che, rende più snello il percorso di uscita del lavoratore dall’azienda, riconoscendo al lavoratore un indennizzo economico di importo prevedibile (due mensilità) e crescente in funzione dell’anzianità di servizio (due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di quattro ad un massimo di ventiquattro mensilità)
Le uniche fattispecie che possono portare alla reintegra del lavoratore riguardano:
§ il licenziamento discriminatorio (determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa
nonché discriminazioni razziali, di lingua e sesso etc);
§ il licenziamento intimato durante i periodi di tutela (primo anno di matrimonio, durante la
maternità etc)
§ il licenziamento per motivo illecito (ex art. 1345 c.c.);
§ il licenziamento intimato in forma orale.
Nei casi suesposti, il datore di lavoro, prescindendo dalle dimensioni aziendali verrà condannato alla reintegra del lavoratore e al risarcimento di una indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dalla data di licenziamento alla data di effettiva reintegra, dedotto quello che è stato percepito eventualmente per altra attività lavorativa (aliunde perceptum), nonché di quanto avrebbe potuto percepire accettando un’offerta di lavoro comprensiva del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
La misura del risarcimento non potrà essere inferiore ad un minimo di cinque mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Il lavoratore fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà (opting out unilaterale) di richiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, non soggetta a contribuzione previdenziale.
Tale richiesta deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dell’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se precedente.
Licenziamento per giustificato motivo o giusta causa
In presenza di fatto materiale ed indipendentemente dalla sua gravità, il licenziamento non comporterà la reintegra, ma il riconoscimento ad un’indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24.
La procedura obbligatoria prevista presso la DTL introdotta dalla legge Fornero per il licenziamento GMO nelle aziende con più di 15 dipendenti, continuerà ad applicarsi solo per gli assunti prima del 07 marzo 2015.
Per i licenziamenti giusta causa e giustificato motivo soggettivo, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore o per difetto di giustificazione consistente nell’idoneità fisica o psichica, determina l’annullamento del licenziamento e condanna per il datore di lavoro alla reintegra comprensiva dei contributi, ecc con il limite massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Anche in questo caso il lavoratore ha facoltà di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegra, una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR , non soggetta a contribuzione previdenziale.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, è previsto esclusivamente il pagamento di una indennità risarcitoria pari a 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di anzianità aziendale, con un minimo di 2 ed un massimo di 6.
Nell’ipotesi di licenziamento intimato senza l’indicazione dei motivi; il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data di licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR , in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12.
Il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla comunicazione di impugnazione del licenziamento, può revocarlo e in tal caso il rapporto d lavoro si considera ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, senza ulteriori conseguenze.
In tutti i casi di licenziamento che ricadono nel campo di applicazione della nuova disciplina, è prevista la possibilità prima di adire le vie giudiziarie, optare per la conciliazione stragiudiziale in sede protetta.
Il datore di lavoro offre al lavoratore, entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento, un importo, che non costituisce reddito imponibile ai fini irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale , con la corresponsione immediata, tramite assegno circolare, di 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità.
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