Contratto d'opera occasionale
Ecco quali sono le caratteristiche del contratto d'opera occasionale che rimane in vigore nonostante le ultime modifiche sul lavoro occasionale
CONTRATTO D’OPERA OCCASIONALE
Alla luce delle ultime modificazioni alla disciplina del lavoro occasionale (c.d. voucher - L. 49/2017 e L. 96/2017) è bene ricordare che rimane in vigore, in quanto non ha subito alcuna modificazione, il contratto d’opera occasionale disciplinato dall’articolo 2222 del Codice Civile:
"Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente..."
Altra definizione del contratto d’opera occasionale viene fornita dall’Inps con la circolare n. 103 del 6 luglio 2004:
"lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell’art 2222 del Codice civile, chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza".
Rilevano, pertanto, la soggettività, la totale autonomia e l’occasionalità della prestazione. Non vi deve essere alcun vincolo di subordinazione né coordinamento con il committente. Non vi è alcuna indicazione in merito alla durata della prestazione né al compenso erogabile al prestatore che verrà concordato tra le parti. Chiaramente, per configurarsi come occasionale, la prestazione non può essere eseguita per un periodo troppo lungo di tempo. Ad es. una prestazione d’opera occasionale di durata pari a 10/12 mesi difficilmente verrà configurata come tale da parte di una eventuale Ispezione degli Organi preposti.
Le prestazioni d’opera occasionale non sono soggette a contributi infortunistici (Inail), mentre sono soggette a contributo previdenziale da versare alla gestione separata (2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del prestatore) soltanto per i compensi che eccedono € 5.000,00 all’anno nella totalità dei committenti. E’ bene, pertanto, all’atto della instaurazione di un contratto d’opera, chiedere al prestatore se nell’anno ha ricevuto da altri committenti compensi per prestazioni d’opera occasionali e, in caso affermativo, in che misura. Fiscalmente il committente trattiene al prestatore la ritenuta d’acconto pari al 20% del compenso, al lordo dell’eventuale contributo previdenziale, la versa con il modello F24 - codice 1040 - e compila la Certificazione Unica. Il prestatore rilascia, invece, una ricevuta dove viene indicato il compenso, l’eventuale ritenuta previdenziale, e la ritenuta d’acconto (se l’importo del compenso supera € 77,47 alla ricevuta va apposta una marca da bollo del valore di € 2,00 e la data della marca deve essere antecedente a quella della ricevuta stessa).
Sebbene nessuna Legge o circolare Inps riporti l’obbligatorietà di instaurare una prestazione d’opera occasionale con atto scritto né di effettuare alcuna comunicazione in tal senso, è consigliabile, prima della effettuazione della prestazione, stendere un contratto scritto firmato da committente e prestatore dove vengano riportati la durata dello stesso, il compenso pattuito e l’incarico affidato. E’ bene, inoltre, dare una data certa a tale contratto. Dal momento che le poste non offrono più tale servizio per dare data certa si possono ad esempio utilizzare due indirizzi pec inserendo il testo del contratto nella mail di invio e non solo come allegato e conservando anche la ricevuta di consegna. Altro metodo efficace ma più costoso è firmare il contratto di fronte ad un notaio che certifica la data nonché l’autenticità delle firme. In alternativa il contratto può essere presentato all’Agenzia delle Entrate che provvede alla registrazione come atto privato con un costo pari ad € 200,00 più le marche da bollo da apporre ad ogni copia del contratto (almeno due) pari ad € 16,00.
Nel caso di controllo da parte di un Organo di Vigilanza in cui la prestazione non dovesse venire riconosciuta come occasionale, al massimo verrà ricondotta a lavoro subordinato ma almeno non potrà essere applicata la maxisanzione per lavoro nero né la possibile chiusura dell’attività d’impresa che avviene quando almeno il 50% dei lavoratori presenti nell’unità produttiva risultano non essere assunti regolarmente. E questo è stato anche confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota del 9/10/14, n. 16920.
Articolo pubblicato su "Il commercialista Veneto" di Gennaio Febbraio 2018
Alla luce delle ultime modificazioni alla disciplina del lavoro occasionale (c.d. voucher - L. 49/2017 e L. 96/2017) è bene ricordare che rimane in vigore, in quanto non ha subito alcuna modificazione, il contratto d’opera occasionale disciplinato dall’articolo 2222 del Codice Civile:
"Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente..."
Altra definizione del contratto d’opera occasionale viene fornita dall’Inps con la circolare n. 103 del 6 luglio 2004:
"lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell’art 2222 del Codice civile, chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza".
Rilevano, pertanto, la soggettività, la totale autonomia e l’occasionalità della prestazione. Non vi deve essere alcun vincolo di subordinazione né coordinamento con il committente. Non vi è alcuna indicazione in merito alla durata della prestazione né al compenso erogabile al prestatore che verrà concordato tra le parti. Chiaramente, per configurarsi come occasionale, la prestazione non può essere eseguita per un periodo troppo lungo di tempo. Ad es. una prestazione d’opera occasionale di durata pari a 10/12 mesi difficilmente verrà configurata come tale da parte di una eventuale Ispezione degli Organi preposti.
Le prestazioni d’opera occasionale non sono soggette a contributi infortunistici (Inail), mentre sono soggette a contributo previdenziale da versare alla gestione separata (2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del prestatore) soltanto per i compensi che eccedono € 5.000,00 all’anno nella totalità dei committenti. E’ bene, pertanto, all’atto della instaurazione di un contratto d’opera, chiedere al prestatore se nell’anno ha ricevuto da altri committenti compensi per prestazioni d’opera occasionali e, in caso affermativo, in che misura. Fiscalmente il committente trattiene al prestatore la ritenuta d’acconto pari al 20% del compenso, al lordo dell’eventuale contributo previdenziale, la versa con il modello F24 - codice 1040 - e compila la Certificazione Unica. Il prestatore rilascia, invece, una ricevuta dove viene indicato il compenso, l’eventuale ritenuta previdenziale, e la ritenuta d’acconto (se l’importo del compenso supera € 77,47 alla ricevuta va apposta una marca da bollo del valore di € 2,00 e la data della marca deve essere antecedente a quella della ricevuta stessa).
Sebbene nessuna Legge o circolare Inps riporti l’obbligatorietà di instaurare una prestazione d’opera occasionale con atto scritto né di effettuare alcuna comunicazione in tal senso, è consigliabile, prima della effettuazione della prestazione, stendere un contratto scritto firmato da committente e prestatore dove vengano riportati la durata dello stesso, il compenso pattuito e l’incarico affidato. E’ bene, inoltre, dare una data certa a tale contratto. Dal momento che le poste non offrono più tale servizio per dare data certa si possono ad esempio utilizzare due indirizzi pec inserendo il testo del contratto nella mail di invio e non solo come allegato e conservando anche la ricevuta di consegna. Altro metodo efficace ma più costoso è firmare il contratto di fronte ad un notaio che certifica la data nonché l’autenticità delle firme. In alternativa il contratto può essere presentato all’Agenzia delle Entrate che provvede alla registrazione come atto privato con un costo pari ad € 200,00 più le marche da bollo da apporre ad ogni copia del contratto (almeno due) pari ad € 16,00.
Nel caso di controllo da parte di un Organo di Vigilanza in cui la prestazione non dovesse venire riconosciuta come occasionale, al massimo verrà ricondotta a lavoro subordinato ma almeno non potrà essere applicata la maxisanzione per lavoro nero né la possibile chiusura dell’attività d’impresa che avviene quando almeno il 50% dei lavoratori presenti nell’unità produttiva risultano non essere assunti regolarmente. E questo è stato anche confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota del 9/10/14, n. 16920.
Articolo pubblicato su "Il commercialista Veneto" di Gennaio Febbraio 2018
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