Contratto di appalto di opere pubbliche: ritardo nel pagamento all’Appaltatore del corrispettivo


La responsabilità per il ritardo nel pagamento del corrispettivo
Contratto di appalto di opere pubbliche: ritardo nel pagamento all’Appaltatore del corrispettivo

La Suprema Corte di Cassazione[1], inserendosi nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale, affronta la questione del ritardato pagamento da parte della Stazione Appaltante quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di un appalto di opere pubbliche.

La vicenda trae origine dalla sentenza della Corte territoriale di condanna del Comune in favore dell’Appaltatore a fronte del tardato pagamento per il saldo dei lavori di costruzione di un tronco della rete idrica urbana; ritardo dovuto, a detta del Comune, alla mancata/tardata erogazione del finanziamento da parte dell’ente pubblico finanziatore (nella specie, la Regione), beneficiario a sua volta di finanziamenti ministeriali.

Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso promosso dal Comune osservando che, “secondo i principi generali posti dall'art. 1218 c.c., il debitore è responsabile per solo fatto dell'inadempimento, salva la prova dell'impossibilità della prestazione o, almeno, la dimostrazione che la medesima non possa essergli imputata. In particolare, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare l'assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento. Ed al riguardo, questa Corte (Cass. n. 22580 del 2014 e n.4214 del 2012) ha già affermato il condivisibile principio secondo cui: in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il Comune) nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione) non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento”.

 

[1] Civ. Ord. Sez. I, 24.08.2018 n. 21180

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di avv. Cristiana Centanni

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