Contratto di appalto sotto soglia


Importanti chiarimenti sui contratti collettivi nazionali applicabili agli appalti sotto soglia
Contratto di appalto sotto soglia
Con sentenza n. 6869/2018, pubblicata in data 19/06/2018, il TAR per il Lazio di Roma ha fornito importanti chiarimenti sulla tipologia dei contratti collettivi applicabili in relazione ad un appalto sotto soglia.
Nel caso specifico, il Tribunale ha totalmente rigettato il ricorso presentato dalla società non aggiudicataria di un appalto sotto soglia, ritendendo infondate in fatto e in diritto le censure da quest'ultima sollevate; la ricorrente aveva contestato l'illegittimità del contratto collettivo nazionale che assumeva essere stato applicato dalla società aggiudicataria, in quanto non rientrante nell'ambito dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Ulteriore motivo di doglianza era che la presunta applicazione di un contratto collettivo privo dei requisiti della maggiore rappresentatività non fosse in grado di garantire i trattamenti economici minimi richiamati agli artt. 97, comma 5 e 23, comma 16 D.lgs. 50/2016.
Dall'applicazione di un contratto collettivo siffatto sarebbe derivata anche la violazione dell'art. 30, comma 4, D.lgs. citato, il quale testualmente dispone: "...al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Rispetto alle suddette censure il TAR del Lazio di Roma rileva come la disciplina applicabile ai contratti sotto soglia, tra cui rientra quello di interesse, è prevista dall'art. 36,comma 1, D.lgs. 50/2016, il quale richiama esclusivamente l'art. 30, comma 1, del medesimo testo normativo e non già i successivi commi 3 e 4, i quali, pertanto, non possono essere invocati dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese.
Il Tribunale prosegue affermando, inoltre, che neppure il disciplinare di gara relativo all'appalto in oggetto avesse obbligato le concorrenti ad applicare al personale impiegato il contratto collettivo nazionale vigente e sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.
Si riporta testualmente un breve passo della sentenza in commento, in forza della quale l'Amministrazione Comunale committente, patrocinata dalla sottoscritta, ha visto affermate le proprie ragioni e confermata la legittimità del proprio operato: "...In sintesi, non è chiaro quale contratto collettivo sia stato applicato dall'aggiudicataria, mancando una prova certa al riguardo, ma, in ogni caso, si deve ritenere che la stazione appaltante, trattandosi di contratto sotto soglia, non fosse tenuta ad accertare la sottoscrizione del contratto collettivo applicato da parte delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, essendo obbligata semplicemente a valutare la congruità e la sostenibilità dell'offerta, come ha fatto..." (cit. Tar Lazio di Roma, Sez. II bis, sent. 6869/2018 del 19/06/2018, NRG 3216/2018).

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di Avv. Manuela Martinangeli

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