Contratto di baliatico e fallimento


Contratto di balia; Fallimento ditta di stagionatura
Contratto di baliatico e fallimento
Come ci si difende se la ditta che fa la “balia” fallisce?

Seppure non particolarmente noto ai più se non nella sua più antica accezione “lavoro della balia”, il contratto “baliatico” riveste invece un ruolo di primaria importanza nella produzione dei salumi .
La tradizione del prosciutto crudo, nasce a Parma più di mille anni fa e con essa la necessità di provvedere alla regolamentazione dettagliata di ogni fase del suo percorso produttivo.
È impensabile che il codice possa contenere una precisa e minuziosa disciplina di ogni relazione giuridicamente rilevante che i privati pongono in essere.
Pertanto il codice concede la possibilità di elaborare dei modelli contrattuali che meglio si adattino alle esigenze specifiche che vengono regolamentate utilizzando, estensivamente o alogicamente, anche la disciplina dettata solo per singoli aspetti di alcune fattispecie, il tutto naturalmente mantenendosi nei limiti posti dalla legge art. 1322 comma 1.
Questo avviene anche nel caso del “baliatico”, contratto non tipico in cui caratteristiche e limiti sono il risultato dell’incontro delle volontà dei soggetti coinvolti, atti al raggiungimento di un fine comune.
In particolare siamo di fronte ad un accordo a prestazioni corrispettive posto in essere tra un committente (nel caso di specie una azienda produttrice di salumi) ed un commissionario (azienda di stagionatura) dove il primo affida una determinata e specificata quantità di beni infungibili ( materiale fresco) -impegnandosi a versare un corrispettivo (di solito stabilito in euro al kg)- ad uno stagionatore il quale, da parte sua assumendo una obbligazione di risultato, si impegna a custodire e curare presso il propri locali “di stagionatura” il materiale “fresco” seguendone minuziosamente le numerosi fasi di lavorazione e trasformazione del prodotto.
Prediamo a tal proposito la definizione ( in verità piuttosto stringata ) fornita dagli usi della Camera di commercio di Modena
BALIATICO DEL PROSCIUTTO
Art. 1 -Definizione- Il baliatico del prosciutto comprende le operazioni di lavorazione, conservazione e stagionatura del prosciutto fresco, per conto terzi.
Art. 2 -Durata del periodo di baliatic - Il periodo del baliatico ha una durata massima di 12 mesi e va dal ritiro del prodotto fresco all'otteni¬mento del prodotto finito.
Art. 3 -Forma del contratto- I contratti sogliono concludersi verbalmente.
Art. 4 -Compenso per il baliatico- Viene fissato in un tanto al Kg. con riferimento al peso del prosciutto fresco all'atto dell'introduzione nello stabilimento di stagionatura.
Art. 5 -Pagamento- Per consuetudine il pagamento del compenso al tenutario dello stabilimento di stagionatura viene fatto all'atto del ritiro del prodotto stagionato.
Siamo di fronte ad una particolare forma di custodia, che non si esaurisce nel semplice “deposito” della merce, ma implica invece un “quid pluris” da parte dello stesso custode al quale è richiesto di operare direttamente sulla merce affinché possano rilevarsi, attraverso la di lui opera, quelle caratteristiche gustative ed olfattive che rendano il prodotto riconoscibile e identificabile.
Così sarà onere dello stagionatore, osservare tutte le vigenti ed emanande leggi sanitarie, ed eseguire, attuare, tutti quegli accorgimenti ed operazioni necessari affinché il prodotto possa sviluppare al meglio le proprietà e caratteristiche richieste anche da un eventuale disciplina normativa, che lo che lo renderanno un prodotto D.O.P. Attività questa che egli svolgerà per tutto il periodo in cui la merce resterà sua nelle sue cure, presso i suoi locali con tempistiche che in media si estendono da un minimo di 12/16 mesi sino anche a tre anni ( nel caso del Prosciutto di Parma è previsto normativamente un periodo minimo ex art. 2 Legge 13/02/1990 n. 26, G.U. 20/02/1990 n. 42)
Pertanto è stata data allo stagionatore la facoltà di non accettare quei prodotti freschi che all’atto della consegna presentino difetti tali da pregiudicare la riuscita a non perfetta regola d’arte del proprio lavoro .
E’ evidentemente che non si sta trattando di una semplice custodia, ma di un’obbligazione avente ad oggetto una prestazione d’opera a tutti gli effetti.
Sempre sullo stagionatore sono fatte gravare tutte le responsabilità civili e penali per la mancata osservanza delle leggi di cui sopra, a tale scopo, onde consentire l’individuazione dei prodotti di proprietà di un determinato committente portato alla stagionatura, all’atto della consegna vi si dovrà apporre il marchio a fuoco LC, che dovrà mantenersi decifrabile e leggibile per tutta la durata della stagionatura.
Sempre lo stagionatore riceverà la merce “in conto lavorazione” osservando tutte le disposizioni di legge in materia fiscale e conseguentemente, dovrà annotare negli appositi registri regolarmente tenuti, tutti i movimenti di entrata e di uscita della merce affidatagli.
Indicata brevemente e sommariamente la natura del “baliatico”, ciò che preme in questa sede è fornire qualche importante e facile accorgimento che il committente proprietario della merce deve attuare, al fine di difendersi da improvvisi e non prevedibili accadimenti esterni .
Cosa fare, qualora durante il periodo di stagionatura dei prosciutti intervenga il fallimento della ditta a cui è stata data la merce in balia?
In questo caso la problematica maggiore riguarda la necessità di recuperare la merce affidata all’azienda ormai fallita per impedire che la stessa merce, erroneamente considerata come di proprietà del fallito venga inclusa nella massa fallimentare. Se ciò accadesse, il proprietario dei prosciutti (committente), verrebbe erroneamente considerato un mero creditore del fallimento, non si vedrà riconosciuta la restituzione di ciò che gli appartiene e potrà solamente concorrere con tutti gli altri creditori su patrimonio del fallito
Per evitare tutto ciò, e consentire che il proprietario- committente possa rivendicare la propria merce, egli dovrà assolvere a un duplice onere probatorio.
In primo luogo dovrà dare dimostrazione, con atto fornito di data certa anteriore al fallimento, sia delle proprietà dei beni, sia dell’affidamento degli stessi alla fallita.
Perché l’affidamento sia dimostrato con atto di data “certa” è necessario che il contratto di baliatico, sia regolarmente registrato, oppure, che su esso venga apposto il timbro postale attestante il giorno della stipulazione dello stesso in modo. Si ritiene che qualora la scrittura privata non autenticata formi un corpo unico col foglio sul quale è impresso il timbro postale, la data risultante da quest'ultimo è data certa .
Il contratto di baliatico e necessario poi che contenga l’indicazione precisa e chiara del numero, del peso e del marchio e di qualunque altro elemento sia ritenuto utile all’identificazione della merce consegnata.
Tale accorgimento assolve una fondamentale importanza ai fini della rivendica in caso di sopraggiunto fallimento della ditta di balia; solo la consegna di una cosa determinata ed individuale da diritto alla rivendicazione della proprietà della stessa, mentre la consegna di cosa generica o fungibile- determinando la confusione della stessa con il patrimonio della ditta fallita- da solamente diritto alla restituzione della somma di denaro che verrà soddisfatta in moneta fallimentare (quindi falcidiata).
Per scrupolo ulteriore si potrà far il timbro postale con data certa sui DDT, infine quanto alla prova con data certa della proprietà dei prosciutti anche le fatture dei prodotti conferiti alla ditta di stagionatura dovranno essere munite anch’esse di timbro postale .
Avv. Davide Zurlini

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