Contratto di fideiussione, è nullo se in contrasto con la Legge Antitr


La riproduzione integrale dello schema ABI sulla fideiussione omnibus rende nullo il contratto
Contratto di fideiussione, è nullo se in contrasto con la Legge Antitr

In tema di fideiussioni è intervenuta la Sezione I della Corte di Cassazione con l’importante ordinanza del 12 dicembre 2017, n. 29810.

Gli ermellini hanno confermato come i contratti di fideiussione sono nulli se violano quanto disposto dall’art.2 della Legge Antitrust (Legge 287/1990).

L’importanza dell’ordinanza sta proprio nella statuizione che lo schema dei contratti di fideiussione bancaria, cosiddetta omnibus, predisposto dall’ABI (Associazione bancaria italiana) è in contrasto con la Legge Antitrust e, perciò, genera contratti di fideiussione nulli.
Ciò nonostante è largamente utilizzato nei rapporti contrattuali con i clienti.

Per capire appieno la portata dell’ordinanza, andiamo per gradi e facciamo un po’ di chiarezza.

 

Cos’è la fideiussione

In base all'art. 1936 del codice civile «È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza».

La fideiussione, dunque, è un negozio giuridico in base al quale una persona, detta fideiussore, garantisce l’adempimento di un obbligazione spettante a un debitore, obbligandosi personalmente ad adempiere nei confronti del creditore nel caso in cui il debitore non lo faccia.
Nel caso di un debito contratto con un istituto di credito, il fideiussore è responsabile in solido con il contraente del contratto bancario ed è tenuto al pagamento delle somme dovute e non ancora versate dal debitore al momento della scadenza dei termini.

 

L’art. 2 della Legge Antitrust

L’art.2 della Legge Antitrust (“Intese restrittive della libertà di concorrenza”) recita al comma 2: “Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali (…)”. Mentre al comma 3 prescrive che “le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.

 

Lo schema ABI

Lo schema di fideiussione omnibus (ovvero che garantisce tutte le tipologie di debito nei confronti di un istituto di credito) predisposto dall’ABI è un documento siglato nel 4 luglio 2003, quindi in epoca successiva all’emanazione della Legge Antitrust. E’ un modello di contratto che può essere utilizzato degli istituti di credito in maniera facoltativa e, quindi, non vincolante. Eppure, nonostante ciò è largamente utilizzato.

Di detto modello di contratto, gli articoli che sono stati oggetto dell’attenzione della Corte di Cassazione nell’ordinanza citata (ord. 29810/2017) e che sono stati giudicati in contrasto con l’art. 2 della Legge Antitrust sono:

Art. 2 – “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”

Art. 6 – “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”

Art. 8 – “Qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.

 

Il provvedimento della Banca di Italia

Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (“ABI - Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”), la Banca d’Italia ha esposto le criticità legate alle tre clausole sopra citate dello schema ABI e ne ha stabilito il contrasto con quanto disposto dall’art. 2 della Legge Antitrust.
Nel provvedimento, infatti, si legge:
“a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90;
b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”
.

 

L’ordinanza della Corte di Cassazione

Il caso che la Corte di Cassazione si è trovata a dirimere è stato quello di un uomo, il quale era fideiussore di una società, che ricorreva contro un istituto di credito che aveva emesso un decreto ingiuntivo nei suoi confronti e in quelli della società debitrice per riscuotere il credito.

Il contratto di fideiussione stipulato era quello predisposto dallo schema ABI e conteneva, appunto, le citate norme 2, 6 e 8 giudicate in contrasto con la Legge Antitrust dalla Banca d’Italia. Per tale motivo il ricorrente chiedeva la nullità del contratto di fideiussione e richiedeva un risarcimento danni.

Di contro, l’istituto di credito affermava che il contratto di fideiussione era stato stipulato in data anteriore a quella del provvedimento della Banca d’Italia e, dunque, vantava il diritto di riscuotere il credito.

Sulla questione, gli ermellini hanno stabilito che:

1.    Il contratto di fideiussione è nullo se è una riproduzione fedele dello schema contrattuale ABI relativo alla fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie

2.    Può essere dichiarato nullo il contratto lesivo della legge n.287/90, anche se è stato sottoscritto in data anteriore rispetto al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia

 

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Articolo del:


di Avv. Luca Bolognesi Guelfi

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