Contratto di somministrazione


Caratteri, tratti generali e giurisprudenza
Contratto di somministrazione
A norma dell'art. 1559 c.c. la somministrazione è il contratto attraverso il quale una parte si obbliga verso corrispettivo di un prezzo ad eseguire in favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative di cose. Questo contratto presenta degli elementi simili alla vendita in effetti il BARBERO sostiene che il contratto di somministrazione possa essere definito anche come un contratto di vendita tipicamente obbligatorio. In effetti però mentre nella vendita che è un contratto ad efficacia reale il perfezionamento della fattispecie si realizza con il trasferimento della titolarità del diritto negoziato oggetto della vendita, nella somministrazione, contratto ad efficacia obbligatoria, la conclusione del contratto non determina un trasferimento ma un'obbligazione di somministrare o fornire. La somministrazione è un contratto di durata, caratterizzato dalla presenza di più prestazioni, connesse tra loro, ma distinte ed autonome scaglionate e frazionate nel tempo, tese al soddisfacimento di bisogni e necessità del somministrato. Le prestazioni che caratterizzano tale rapporto possono essere periodiche o continuative: nel primo caso si ripetono a distanza di tempo e a scadenze determinate mentre nel secondo caso si prolungano ininterrottamente per tutta la durata del contratto. A conferma di quanto detto l'oggetto del contratto di somministrazione e dunque l'oggetto della prestazione del somministrante consiste normalmente nel conferimento di una certa quantità di cose generiche, poichè solo di queste può essere compiuta una fornitura ripetuta e continua. In effetti raramente nel contratto di somministrazione vengono stabiliti con esattezza le entità e le quntificazioni della fornitura: generalmente si usa indicare i quantitativi minimi e massimi non indicando mai con esattezza le entità della fornitura stessa, comunque a tal proposito l'art. 1560 c.c. soccorre normativamente a tale incertezza stabilendo che qualora non sia determinata l'entità della somministrazione, tale entità si intende pattuita in relazione alla quantità corrispondente del normale fabbisogno del somministrato al tempo della conclusione del contratto. In particolare occorre sottolineare due aspetti relativi a tale fattispecie contrattuale: in primis in relazione al prezzo ed in secundis in relazione al termine per le singole prestazioni. Per quanto concerne il prezzo, nel caso di prestazione periodica questo viene corrisposto all'atto delle singole prestazioni, mentre nel caso di prestazioni continuative alle relative scadenze d'uso. In relazione la termine stabilito per le singole prestazioni, si presume che la prestazione non possa essere pretesa dal creditore prima della scadenza e che il debitore non può prima di essa liberarsi adempiendola. Per cui l'essenzialità del termine va valutata volta per volta in relazione al caso concreto. In merito poi alla risoluzione del contratto per inadempimento l'art. 1564 c.c. stabilisce che tale ipotesi si verifica solo nel caso in cui si ravvisi un doppio requisito: la notevole importanza dell'inadempimento e la menomazione della fiducia dei successivi adempimenti. In particolare se l'inadempimento è di lieve entità e proviene da colui che ha diritto alla somministrazione, l'altra parte non solo non può risolvere il contratto, ma non può nemmeno sospendere l'esecuzione delle ulteriori prestazioni senza un congruo preavviso ex art. 1565 c.c.

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di Studio legale Tomassi

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