Contributo al mantenimento dei figli: può essere sostituito da altro?


Il solo acquisto di generi alimentari non esonera il genitore dal corrispondere il mantenimento dei figli
Contributo al mantenimento dei figli: può essere sostituito da altro?

Con la sentenza n. 8047/2019 la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato da un padre, condannato in appello per aver violato gli obblighi di assistenza familiare, non avendo versato il contributo al mantenimento dei figli.


L’uomo aveva sostenuto l’insussistenza del reato, avendo egli provveduto a fare la spesa per i figli per un valore di circa € 100, 00 al mese.


La Corte ha sottolineato che la minore età dei figli “rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga entrambi i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando loro i mezzi di sussistenza”.


Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, la madre dei minori non era stata in grado di provvedere da sola alle necessità dei figli ed era ricorsa all’aiuto di enti assistenziali.


L’acquisto di generi alimentari, dunque, non esonera l’obbligato dal dovere di corresponsione del contributo fissato per il mantenimento dei figli.
 

 

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di Avv. Gianna Manferto

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