Contributo alternativo


Parliamo di contributo alternativo. Vediamo a chi spetta e come si calcola
Contributo alternativo

Contributo a fondo perduto alternativo: a chi spetta

Il contributo a fondo perduto è in favore di tutti i soggetti che svolgono attività:

  • d’impresa;

  • arte o professione;

  • che producono reddito agrario;

  • titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

  • con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019).

Tale contributo è alternativo a quello automatico. Leggi anche Fondo perduto sostegni bis: da oggi 16 giugno partiranno i bonifici automatici.

I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo automatico, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo risultante in base nuovi parametri.

Il contributo alternativo spetta a condizione che:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021;

  • sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. 

Si specifica che potrebbe accadere che il contributo già riconosciuto nel frattempo venga scomputato dall’agenzia da quello da riconoscere. Qualora, invece, dal calcolo con i diversi parametri su base mensile dovesse scaturire un contributo inferiore l’agenzia non darà seguito all'istanza.

Il contributo a fondo perduto alternativo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2021), agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Contributo a fondo perduto alternativo: come si calcola

Per il contributo alternativo possono verificarsi due casi:

1- Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla:

  • differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 
  • e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

2- Per i soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla:

  • differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021
  • e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 con percentuali diverse ossia:
    • 90% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro
    • 70% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
    • 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
    • 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
    • 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Articolo del:


di Concettina Gullì

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