Contributo alternativo
Contributo a fondo perduto alternativo: a chi spetta
Il contributo a fondo perduto è in favore di tutti i soggetti che svolgono attività:
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d’impresa;
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arte o professione;
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che producono reddito agrario;
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titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
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con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019).
Tale contributo è alternativo a quello automatico. Leggi anche Fondo perduto sostegni bis: da oggi 16 giugno partiranno i bonifici automatici.
I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo automatico, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo risultante in base nuovi parametri.
Il contributo alternativo spetta a condizione che:
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l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021;
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sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Si specifica che potrebbe accadere che il contributo già riconosciuto nel frattempo venga scomputato dall’agenzia da quello da riconoscere. Qualora, invece, dal calcolo con i diversi parametri su base mensile dovesse scaturire un contributo inferiore l’agenzia non darà seguito all'istanza.
Il contributo a fondo perduto alternativo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2021), agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Contributo a fondo perduto alternativo: come si calcola
Per il contributo alternativo possono verificarsi due casi:
1- Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla:
- differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021
- e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
2- Per i soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla:
- differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021
- e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 con percentuali diverse ossia:
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
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