Contributo baby sitting o asili nido
Con i consulenti del lavoro Lumina analizziamo le alternative al congedo parentale
La legge n. 92 del 2012 ha introdotto la possibilità di usufruire di un contributo per il pagamento di servizi per l’infanzia o per l’acquisto di voucher baby sitting, in alternativa al congedo parentale.
La misura inizialmente sperimentale per gli anni 2013-2015 è stata prorogata anche per il biennio 2017-2018.
Sono destinatarie della norma in esame le madri, sia lavoratrici dipendenti che quelle iscritte in via esclusiva alla gestione separata nonché lavoratrici autonome iscritte ad una delle gestioni Inps.
Il beneficio consiste in un contributo pari a 600 euro mensili per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia o per l’acquisto di voucher baby sitting.
In quest’ultima ipotesi, si ricorda che in seguito all’abrogazione dei voucher per l lavoro occasionale accessorio, quest’ultimi saranno erogati attraverso il nuovo "libretto di famiglia".
Il beneficio è erogato per un massimo di 6 mesi (3 mesi per le lavoratrici autonome), utilizzabile solo per frazioni di mese intero.
Ad esempio se si richiede il congedo parentale per un mese ed 1 giorno, il contributo alternativo si potrà richiedere solo per i restanti 4 mesi. Si deve infatti tener conto dei limiti massimi individuali e complessivi tra genitori.
In caso di scelta del contributo per il pagamento di servizi per l’infanzia, la lavoratrice dovrà scegliere una struttura accreditata presente nell’elenco pubblicato sul sito inps.
La domanda dovrà essere presentata telematicamente o tramite il Contact center inps.
I termini di presentazione:
· Per le lavoratrici dipendenti o iscritte alla gestione separata dovrà essere presentata entro 11 mesi dalla fine del congedo di maternità.
· Per le lavoratrici autonome entro un anno dalla nascita o dall’affidamento.
La misura inizialmente sperimentale per gli anni 2013-2015 è stata prorogata anche per il biennio 2017-2018.
Sono destinatarie della norma in esame le madri, sia lavoratrici dipendenti che quelle iscritte in via esclusiva alla gestione separata nonché lavoratrici autonome iscritte ad una delle gestioni Inps.
Il beneficio consiste in un contributo pari a 600 euro mensili per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia o per l’acquisto di voucher baby sitting.
In quest’ultima ipotesi, si ricorda che in seguito all’abrogazione dei voucher per l lavoro occasionale accessorio, quest’ultimi saranno erogati attraverso il nuovo "libretto di famiglia".
Il beneficio è erogato per un massimo di 6 mesi (3 mesi per le lavoratrici autonome), utilizzabile solo per frazioni di mese intero.
Ad esempio se si richiede il congedo parentale per un mese ed 1 giorno, il contributo alternativo si potrà richiedere solo per i restanti 4 mesi. Si deve infatti tener conto dei limiti massimi individuali e complessivi tra genitori.
In caso di scelta del contributo per il pagamento di servizi per l’infanzia, la lavoratrice dovrà scegliere una struttura accreditata presente nell’elenco pubblicato sul sito inps.
La domanda dovrà essere presentata telematicamente o tramite il Contact center inps.
I termini di presentazione:
· Per le lavoratrici dipendenti o iscritte alla gestione separata dovrà essere presentata entro 11 mesi dalla fine del congedo di maternità.
· Per le lavoratrici autonome entro un anno dalla nascita o dall’affidamento.
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