Contributo di licenziamento


Oggi analizziamo il contributo di licenziamento introdotto dalla riforma Fornero ai sensi della Legge n. 92/2012
Contributo di licenziamento
Oggi analizziamo il contributo di licenziamento introdotto dalla riforma Fornero ai sensi della Legge n. 92/2012, in particolare trattiamo i casi di licenziamento collettivo effettuato ai sensi della legge n. 223/91 nonché il caso di licenziamento per cambio di appalto ovvero per fine fase lavorativa o per fine cantiere nel settore edile.
Ricordiamo che il contributo di licenziamento è dovuto in tutti i casi di interruzione di rapporto di lavoro che, indipendentemente dal requisito, darebbero diritto alla NASpI. La misura del contributo è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, la somma dovuta deve essere versato all’Inps entro il giorno 16 del mese successivo al licenziamento.
Dal 2017 non è più possibile effettuare licenziamenti collettivi con collocazione in mobilità perché l’indennità di mobilità è stata definitivamente abrogata e assorbita dalla NASpI. Dal 2017 i datori di lavoro che riducono il personale tramite licenziamenti collettivi ai sensi della legge n.223/91 devono versare il ticket di licenziamento; per le aziende rientranti nel campo di applicazione della Cigs non è più dovuto il contributo di ingresso previsto nella procedura di mobilità.
La legge di bilancio 2017 ha reso strutturale l’esonero dal versamento del contributo di licenziamento per i datori di lavoro che effettuano:
· licenziamento in conseguenza di cambi di appalto con conseguente riassunzione da parte del nuovo soggetto appaltatore;
licenziamento per fine fase lavorativa o per fine cantiere nel settore delle costruzioni edili.

La ratio è che nel caso di cambio di appalto con riassunzione da parte del nuovo soggetto appaltatore, di fatto, non si verifica un’interruzione del rapporto di lavoro con erogazione della Naspi. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro in cui è frequente l’utilizzo del contratto di appalto (es. Ccnl pulizie, vigilanza privata, ristorazione, igiene ambientale) sono presenti le clausole per il cambio appalto, la finalità è di assicurare al lavoratore la riassunzione presso il soggetto appaltatore subentrante evitando il rischio di licenziamenti o di intervento della cassa integrazione salari e, al contempo, di semplificare per gli appaltatori uscenti la gestione delle eccedenze di personale eventualmente conseguenti alla cessazione del contratto di appalto.
Qualora, il soggetto subentrante nell’appalto non effettuasse l’assunzione dei lavoratori utilizzati dal soggetto precedente dovrà versare il contributo di licenziamento.

Infine, la Legge di Bilancio 2017 ha reso strutturale l’esenzione dal versamento del contributo per i datori di lavoro del settore edile che effettuano licenziamenti con la motivazione di "fine cantiere" o di "fine fase lavorativa" .

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di Alessandra Cracolici

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