Controversie telefoniche: costi non dovuti dopo la disdetta
I costi delle fatture di chiusura del contratto di utenza telefonica, sono sempre dovuti?
Tante volte accade che l’utente, dopo aver effettuato una disdetta, o dopo essere migrato verso un nuovo gestore telefonico, riceva la fattura di chiusura con importi esorbitanti, senza che riesca a comprendere di quali costi la somma si componga e se sia stata correttamente calcolata.
L’importo chiesto con l’ultima fattura potrebbe essere costituita dalla somma dei costi di disattivazione, dai costi di eventuali penali, dai costi di tutte le rate del modem nonchè dai costi relativi alla cessazione anticipata dell’offerta.
Tutti questi importi NON sono sempre dovuti!
Per quanto concerne i costi di disattivazione/recesso si osserva che la Legge numero 40 del 2 aprile del 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007, che ha convertito in legge definitiva il cosiddetto decreto Bersani (decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7), ha apportato una serie di importanti strumenti a difesa dei consumatori e della concorrenza nel mercato.
Oltre a ciò, a maggiore tutela dei consumatori è entrato in vigore il testo del cosiddetto Decreto Concorrenza (legge sulla concorrenza n. 124/2017) che ha introdotto molte novità, tra le quali quello della maggiore chiarezza sui costi di dismissione.
Molte volte, infatti, i gestori alimentano essi stessi una certa confusione, presentando non solo nel claim, ma anche nella descrizione riportata nei “dettagli offerta”, voci tra loro eterogenee e addebitate in caso di recesso come “incluse” nell’abbonamento.
Cosa bisogna fare, quindi, quando si ricevono fatture con l’addebito di costi inattesi ed esorbitanti?
Ecco alcuni consigli utili
- Fare reclami scritti nell’immediatezza una volta ricevuta la fattura, per contestare gli importi e chiedere chiarimenti circa le singole voci degli addebiti;
- Conservarsi tutte le prove dei reclami effettuati (fax, email, pec, raccomandata con ricevuta di ritorno ecc. numero ticket);
- Se si decide di pagare, conservarsi la prova dell’avvenuto pagamento della fattura;
- Conservare copia del contratto per verificare che vi sia corrispondenza tra ciò che è stato addebitato e ciò che è stato accettato con l’adesione all’offerta.
Quali sono i diritti dell’utente?
Quando sarà chiaro che i costi chiesti e/o addebitati direttamente sul conto corrente, non sono totalmente o parzialmente dovuti, gli utenti che avranno seguito i consigli di cui sopra, potranno richiedere:
a) la restituzione degli importi fatturati dal gestore telefonico pagati in eccedenza (rimborso totale o parziale);
b) la cancellazione (totale o parziale) della morosità eventualmente esistente qualora non si sia proceduto al pagamento della fattura tempestivamente contestata.
Precisazioni
I gestori telefonici al fine di non riconoscere i rimborsi o lo storno adducono diverse motivazioni come ad es. di non aver ricevuto reclami dall’utente anche nel caso in cui il consumatore li abbia inviati, di aver dato corretta esecuzione al contratto.
Quest’atteggiamento ostruzionistico delle compagnie telefoniche è la causa principale delle controversie telefoniche relative a questo tipo di contestazione.
Le compagnie telefoniche, inoltre, sono difese da Avvocati con grandi competenze nella materia delle telecomunicazioni e quindi accade spesso che alcuni utenti, scegliendo di rappresentarsi da soli, non vedano riconosciuti i propri diritti, pur avendo subito danni di una certa rilevanza.
Per tutti questi motivi, è consigliabile avvalersi dell’aiuto di un Avvocato esperto della materia per ottenere il rimborso o la cancellazione della morosità.
Il nostro studio, negli anni, ha aiutato moltissimi utenti ad ottenere il riconoscimento di quanto spettante.
Conclusioni
Per ottenere l’indennizzo previsto per legge dunque è necessario:
- effettuare i reclami, conservandosi la prova della ricezione da parte del gestore;
- rivolgersi al Corecom competente per territorio, preferibilmente con l’ausilio di un avvocato esperto, che saprà correttamente quantificare l’indennizzo, per il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Si precisa che, nel caso in cui il tentativo di conciliazione dovesse fallire, nulla sarà perduto in quanto si potrà presentare un’ulteriore istanza (di definizione) sempre al Corecom competente per territorio, o si potrà valutare di adire la giustizia ordinaria (Giudice di pace o Tribunale).
Nel caso in cui anche tu abbia avuto, o abbia tuttora problemi con la tua compagnia telefonica non esitare a contattare gli Avv.ti Simona Briante e Onofrio Castiglia, due professionisti altamente qualificati per quanto riguarda le controversie telefoniche e che faranno valere i tuoi diritti di consumatore! Per esporre il tuo problema scrivi pure alle email: avvcastiglia@tiscali.it oppure avv.briantesimona@gmail.com. In alternativa puoi inviarci un WhatsApp al numero 3343252264.
La consulenza è gratuita e anche nel caso avessi bisogno di assistenza per difenderti dal cattivo operato del tuo gestore telefonico non ci metterai un euro di tasca tua! Sarà la compagnia a dover pagare, all’esito del nostro intervento, per tutti i disagi e i danni causati.
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