Controversie tra utenti e fornitori di servizi telefonici
Tanti reclami, nessuna risposta
Nell’epoca moderna in cui viviamo è necessario avere a disposizione una rete internet ed un servizio telefonico per comunicare con gli altri, ma con l’aumentare dei contratti di fornitura relativi a tali servizi, aumenta in maniera proporzionale la possibilità di imbattersi negli inadempimenti contrattuali da parte dei fornitori che ledono i diritti del consumatore.
Capita spesso che l’utente non riesca attraverso vari reclami, ai quali il più delle volte non riceve risposta, a risolvere il problema insorto aprendosi, in tal caso, la procedura per risolvere il contenzioso.
Con la delibera n. 173/07/CONS l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato il regolamento in materia di procedure di risoluzione di tali controversie.
In particolare, per le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni) competente per territorio, ovvero dinanzi agli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie elencati dal suddetto regolamento.
Come previsto anche dalla recente sentenza di merito del Tribunale di Milano, sez. XI del 21.07.2016, n. 9211, esiste un ambito limitato di controversie per le quali non è obbligatorio esperire preventivamente il tentativo di conciliazione. Rimangono, infatti, escluse quelle attinenti esclusivamente al recupero dei crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l’inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime.
E` stata altresì esclusa la necessità del previo tentativo di conciliazione "per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione a norma degli articoli 645 c.p.c. e ss."
Pertanto, se è certa l’insussistenza della necessità del tentativo in questione per l’utente che intenda proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo proposto dal fornitore del servizio non altrettanto certo è se tale esclusione valga anche per colui che instaura il processo monitorio proponendo il ricorso per decreto ingiuntivo.
"In tale ultima ipotesi, poiché nessuna disposizione espressa è stata dettata in materia, vale il principio generale in base al quale non vi è esclusione dal tentativo di conciliazione qualora vi siano state contestazioni relative alle prestazioni oggetto del ricorso".
Una volta esperito il tentativo di conciliazione, il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di 30 giorni decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza. Solo successivamente alla scadenza di quest’ultimo termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale.
Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale che costituisce titolo esecutivo, in cui si dà atto dell’accordo.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto, invece, esito negativo le parti, congiuntamente o anche il solo utente, possono chiedere all’Autorità (AGCOM) di definire la controversia.
Nel caso, tuttavia, in cui siano decorsi più di tre mesi dall’ultimo tentativo di conciliazione o nell’ipotesi in cui sia già stata adita l’Autorità giudiziaria, per il medesimo oggetto e tra i medesimi soggetti, la controversia non può più essere deferita all’Autorità (AGCOM).
Il termine ordinatorio per la conclusione del procedimento è di 180 giorni dal deposito dell’istanza.
Infine, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell’Autorità che dev’essere prontamente comunicato alle parti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell’Autorità. Resta, però, salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.
Capita spesso che l’utente non riesca attraverso vari reclami, ai quali il più delle volte non riceve risposta, a risolvere il problema insorto aprendosi, in tal caso, la procedura per risolvere il contenzioso.
Con la delibera n. 173/07/CONS l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato il regolamento in materia di procedure di risoluzione di tali controversie.
In particolare, per le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni) competente per territorio, ovvero dinanzi agli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie elencati dal suddetto regolamento.
Come previsto anche dalla recente sentenza di merito del Tribunale di Milano, sez. XI del 21.07.2016, n. 9211, esiste un ambito limitato di controversie per le quali non è obbligatorio esperire preventivamente il tentativo di conciliazione. Rimangono, infatti, escluse quelle attinenti esclusivamente al recupero dei crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l’inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime.
E` stata altresì esclusa la necessità del previo tentativo di conciliazione "per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione a norma degli articoli 645 c.p.c. e ss."
Pertanto, se è certa l’insussistenza della necessità del tentativo in questione per l’utente che intenda proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo proposto dal fornitore del servizio non altrettanto certo è se tale esclusione valga anche per colui che instaura il processo monitorio proponendo il ricorso per decreto ingiuntivo.
"In tale ultima ipotesi, poiché nessuna disposizione espressa è stata dettata in materia, vale il principio generale in base al quale non vi è esclusione dal tentativo di conciliazione qualora vi siano state contestazioni relative alle prestazioni oggetto del ricorso".
Una volta esperito il tentativo di conciliazione, il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di 30 giorni decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza. Solo successivamente alla scadenza di quest’ultimo termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale.
Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale che costituisce titolo esecutivo, in cui si dà atto dell’accordo.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto, invece, esito negativo le parti, congiuntamente o anche il solo utente, possono chiedere all’Autorità (AGCOM) di definire la controversia.
Nel caso, tuttavia, in cui siano decorsi più di tre mesi dall’ultimo tentativo di conciliazione o nell’ipotesi in cui sia già stata adita l’Autorità giudiziaria, per il medesimo oggetto e tra i medesimi soggetti, la controversia non può più essere deferita all’Autorità (AGCOM).
Il termine ordinatorio per la conclusione del procedimento è di 180 giorni dal deposito dell’istanza.
Infine, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell’Autorità che dev’essere prontamente comunicato alle parti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell’Autorità. Resta, però, salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.
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