Spettacoli, eventi e trasporti: cosa prevede DL Rilancio su rimborsi


Biglietti e abbonamenti per spettacoli, ingresso musei, trasporti ferroviari o del trasposto locale abbonamenti a palestre piscine non utilizzati per emergenza Covid-19
Spettacoli, eventi e trasporti: cosa prevede DL Rilancio su rimborsi

Previsti come rimborsi solo voucher per i biglietti degli spettacoli non più compiuti: ma in caso di annullamento dell’evento senza la indicazione esatta della data entro 18 mesi o di sua cancellazione definitiva all'acquirente del biglietto spetta il rimborso in denaro.

Previsti solo voucher anche per il rimborso dei biglietti di trasporti ferroviari o del trasporto locale, ed abbonamenti a palestre piscine e attività sportiva in genere validi nel periodo di divieto di spostamenti.

L' art. 183 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. d.l. rilancio recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all' economia, nonché di politiche sociali connesse all' emergenza epidemiologica da COVID-19”) prevede, per coloro che avevano pagato i biglietti per i concerti da svolgersi nel periodo del divieto di spostamenti e/o di assembramento per l’emergenza Covid-19, l’emissione di un voucher di pari importo della durata di 18 mesi da parte degli organizzatori dell’evento.

L'istanza per il rimborso va proposta al soggetto organizzatore dell’evento allegando il titolo di acquisto. L'organizzatore dell’evento provvede al rimborso attraverso un voucher dello stesso prezzo del titolo di acquisto. La legge di conversione ha aggiunto che si ha diritto al rimborso in denaro solo se la prestazione artistica viene comunque annullata perché nessuna data viene indicata nel suddetto termine di 18 mesi o viene cancellato definitivamente l’evento.

Il d.l. rilancio all'art. 215 in tema di titoli di viaggio, biglietti ferroviari o di trasporto locale prevede un rimborso con un voucher della durata di un anno.

L'art. 216 in tema di pagamenti effettuati per le attività sportive che si sarebbero dovute svolgere in luoghi quali palestre, piscine nel periodo del lockdown consente al gestore dell’impianto sportivo di scegliere tra il rimborso in denaro e un voucher della durata di un anno. Nessuna modifica sostanziale del d.l. conversione in legge per quanto concerne questi due ultimi articoli.

L'Autorità di Garanzia della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con segnalazione del 1/07/2020, aveva richiesto che nella conversione del d.l. rilancio venisse data la possibilità al consumatore di scegliere tra rimborso in denaro e voucher sostenendo, tra l' altro, che: “la tutela della scelta libera e consapevole del consumatore e la salvaguardia dell'equilibrio delle relazioni contrattuali sono principi generali e fondamentali che informano il diritto dei consumatori dell' Unione europea, cui gli stati membri dovrebbero conformarsi…". Tale conversione del decreto legge rilancio non ha rispettato la segnalazione proveniente dall'Autorità.

Ora bisognerà vedere se l’Autorità di Garanzia (AGCM) si pronuncerà di nuovo sul tema cercando di condurre all'insegna libertà di scelta dei consumatori il legislatore ad un ripensamento portandolo ad una maggiore coerenza della legge nazionale con quella europea.

 

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di Gianluca Di Natale

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