COOPERATIVA SOCIALE ... come e perché


Cooperativa sociale. Inventarsi un'attività in un momento storico difficile; un modo per essere utili a se stessi e agli altri creando lavoro
COOPERATIVA SOCIALE ... come e perché
Sotto l’aspetto giuridico è una forma di cooperativa di produzione e lavoro ma dal punto di vista dello spirito da cui prende le mosse è da considerarsi assai diversa.

E’ un’aggregazione di soggetti che, non solo si associano per lavorare - come accade nelle comuni cooperative di produzione e lavoro - ma hanno un occhio di riguardo verso un particolare settore (socio-sanitario ed educativo) oppure rispetto a categorie di lavoratori svantaggiati con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro.

La particolare attenzione dei costitutori di questo tipo di cooperativa si concretizza nel dar vita ad un’entità economica che si andrà a qualificare come cooperativa sociale, così come previsto dalla L. 381 del 1991.

Fatta quella che mi sembra una doverosa premessa, passiamo a valutare quali sono le sue caratteristiche, nonché i vantaggi previsti dalla normativa fiscale vigente ed i passi da percorrere per la sua costituzione.

Innanzitutto va detto che le cooperative sociali si suddividono in A e B:

A - quelle dedite alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
B - quelle indirizzate allo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

In questo breve excursus ci occuperemo in particolare della cooperativa sociale di tipo "B".

Questo tipo di cooperativa ha la particolarità di poter occupare, ai fini dell’inserimento lavorativo, anche persone svantaggiate, ovvero quelle considerate tali a norma dell’art. 4, comma 1 della legge 381/1991 e di seguito elencate:
- gli invalidi psichici, fisici e sensoriali;
- gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari;
- i soggetti in trattamento psichiatrico;
- i tossicodipendenti;
- gli alcolisti;
- i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
- le persone detenute o internate negli istituti penitenziari e i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno.

Anche costoro, come tutti gli altri lavoratori della cooperativa, debbono essere regolarmente assunti, retribuiti secondo contratto e sottostare a tutte le norme e regole di un normale rapporto di lavoro dipendente. Per essi dovranno essere emessi cedolini paga, ed effettuate le trattenute fiscali.

Ma veniamo ai vantaggi di cui può fruire tale tipo di società.

Il vantaggio specifico e peculiare delle cooperative sociali di tipo "B" è quello di essere esentate dal versamento dei contributi previdenziali per i propri lavoratori svantaggiati.

Questo beneficio di non poco conto viene concesso dall’INPS a condizione che la cooperativa sociale occupi non meno di un terzo di lavoratori svantaggiati rispetto al totale della propria manodopera.

Ma vediamo quali sono i passi da percorrere per dar vita ad una cooperativa sociale?

1) la presenza e la volontà associativa di almeno 3 soggetti;
2) la costituzione per atto notarile (sono previste imposte ridotte rispetto a quelle dovute dalle altre società di capitali);
3) l’apertura di Partita I.V.A.;
4) la predisposizione di un statuto;
5) l’iscrizione all’Albo delle Cooperative tenuto presso la Camera di Commercio;
6) la redazione di un regolamento interno da depositare c/o la D.T.L.;
7) tutte le incombenze relative alla sicurezza sul lavoro;
8) tutte le incombenze relative all’instaurazione di rapporti di lavoro (INPS, INAIL, ecc.).

Un vantaggio economico per i tutti i soci/lavoratori - svantaggiati e non - consiste nella possibilità, una volta chiuso il bilancio in attivo, di vedersi erogare un’ulteriore quota di retribuzione esente da contributi mediante i cosiddetti ristorni.

A far propendere per la costituzione di una cooperativa in genere - e sociale in particolare - rispetto al dar vita ad un diverso tipo di società, è anche il notevole vantaggio fiscale di cui queste fruiscono. Nel caso della cooperativa sociale, a seguito della L. 148 del 2011, il regime fiscale è divenuto alquanto complesso e articolato e non proponibile in un articolo limitato qual è quello presente. Sarebbe necessario dilungarsi su casi e ipotesi possibili quali quelle derivanti dalle percentuali di retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci svantaggiati; meno del 25, dal 25 al 50 e più del 50%,percentuali che comportano esenzioni dall’IRES più o meno elevate sino a raggiungere la totale esenzione.

E’ intuitivo come questi risparmi fiscali possano consentire alla cooperativa una maggior competitività sul mercato oppure trasformarsi in investimenti o, anche, in erogazione di un surplus di retribuzione ai soci/dipendenti sotto forma di ristorni.

Da ultimo vanno precisate un paio di particolarità non prive di importanza.

La cooperativa sociale, sempreché non svolga prevalentemente attività di natura commerciale rispetto a quella mutualistica, non è soggetta a fallimento.

Ad essa, invece, come per tutte le altre società, sono applicabili gli studi di settore ed i parametri.

Articolo del:


di Dott. Claudio Zaninotto

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse