Coronavirus e decreto "Io resto a casa", eventuali sanzioni penali


Cosa impone il decreto "Io resto a casa" e quali sono le sanzioni in caso di violazioni?
Coronavirus e decreto "Io resto a casa", eventuali sanzioni penali

L'emergenza sanitaria di questo periodo ha imposto al governo di emanare dei provvedimenti che limitano la libertà di spostamento dei cittadini al fine di tutelare il preminente interesse della salute pubblica.

In buona sostanza il decreto "Io resto a casa" impone di rimanere nella propria abitazione salvo che non sussistano le seguenti necessità:

1) necessità di salute, visite mediche e acquisti di farmaci ecc.;

2) esigenze di lavoro, possiamo recarci al lavoro e tornare da questo a casa;

3) esigenze quotidiane di vita, come la spesa dei generi alimentari;

4) esigenze fisiologiche degli animali domestici e visite veterinarie urgenti.


Per dimostrare una delle suddette esigenze dovrà essere compilata una autocertificazione  che è a disposizione delle forze dell'ordine  o che possiamo  scaricare dal sito del Ministero dell'Interno in cui si potrà dichiarare il tipo di esigenza che abbiamo.

Qualora una persona dovesse essere fermata per strada in assenza di una di queste giustificazioni rischierebbe di essere imputata del reato di cui al 650 c.p.

Questo reato prevede che chiunque non osserva un provvedimento dato dall'autorità per ragione di sicurezza pubblica o di igiene è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a €206.

In pratica inizierà un vero e proprio procedimento penale che ragionevolmente verrà concluso con l'emissione del decreto penale di condanna che potrà essere opposto qualora si voglia dimostrare l'esistenza di una delle suddette giustificazioni oppure si voglia richiedere l'oblazione.

In alternativa, potrà essere pagato quanto comminato come pena pecuniaria; il reato, passati 2 anni, si estinguerà.

Nel caso, invece, l'autocertificazione, all'esito delle verifiche, risultasse falsa si rischierebbe un reato molto più grave ovvero quello delle false attestazioni punito dall’articolo 483 che prevede che chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità è punito con la reclusione fino a due anni.

In questo caso dopo la chiusura delle indagini verrà notificato decreto di citazione a giudizio ed inizierà un processo al termine del quale potrà essere comminata una sanzione fino a 2 anni di reclusione che verrà sospesa con la condizionale per gli incensurati mentre per coloro che sono già pregiudicati diventerà definitiva.

Difficilmente sarà applicabile il delitto di epidemia previsto dall'articolo 438 poiché deve essere dimostrato il dolo di infettare più persone, dolo che per giurisprudenza costante può essere anche eventuale.

L'Articolo 438 prevede, infatti, che chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione germi patogeni è punito con l'ergastolo.  Tale reato potrebbe essere contestato solo alla persona che sapendo di essere contagiata dal virus fosse trovata in luoghi molto frequentati e fosse dimostrata la volontà del contagio.

Il consiglio, quindi, è state a casa se non avete necessità di uscire e scrivete la verità nelle autocertificazioni.

 

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di Jacopo Pepi

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