Coronavirus: “Bonus 600 euro” per le partite IVA


Cos'è e come funziona il bonus 600 euro autonomi, partite IVA, co.co.co. e lavoratori stagionali del turismo, agricoltura e spettacolo.
Coronavirus: “Bonus 600 euro” per le partite IVA

Il Decreto “Cura Italia” per emergenza coronavirus, il cui testo sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale, presenta una importante misura di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, co.co.co. e dei lavoratori iscritti alla gestione separata con partita IVA, e ad alcune categorie di lavoratori dipendenti stagionali.

L’importo del bonus lavoratori autonomi è stato fissato in 600 euro e non sarà una tantum, ma si potrà richiedere sia a marzo che ad aprile e comunque sarà mensile fino alla fine dell’emergenza.

 

Come funziona

Il nuovo bonus lavoratori autonomi sarà:
•    di 600 euro mensili;
•    potrà essere richiesto direttamente all’INPS;
•    per tutta la durata dell’emergenza e, quindi, della chiusura delle attività.

In fase di rilettura del provvedimento e, quindi, poco prima della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale il MEF ha corretto come segue: è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per lavoratori autonomi e le partite Iva.

 

A chi spetta

Il bonus 600 euro potrà essere richiesto da liberi professionisti titolari di partita IVA (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla data del 23 febbraio 2020. Potrà, quindi, essere richiesto dagli iscritti alla Gestione separata INPS (art. 2, comma 26 Legge 335/1995), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Riguarda, inoltre, i lavoratori autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria INPS, cioè artigiani e commercianti che sono stati costretti alla chiusura parziale o totale delle proprie attività per contenere il diffondersi dell’epidemia da COVID-19.
Riguarda, infine, i lavoratori dipendenti stagionali di alcuni settori particolarmente colpiti dalla crisi (turismo e agricoltura) e i lavoratori dello spettacolo. Riassumiamo.

 

Gli inclusi

1.    Liberi professionisti con partita IVA (iscritti alla gestione separata INPS) e co.co.co. Gli stessi non devono essere titolari di pensione e infine non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria;

2.    Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

3.    Lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno perso il lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli stessi non devono essere titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro dipendente;

4.    I lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

5.    I lavoratori dello spettacolo ovvero che siano iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo. Questi devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e un reddito (da questo lavoro) non superiore a 50.000 euro. Gli stessi non devono essere titolari di pensione e infine non possono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.


Gli esclusi

Restano esclusi dal contributo i liberi professionisti iscritti alle casse obbligatorie (commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, ingegneri ecc.).


Come richiederlo

Il bonus sarà erogato direttamente dall’Inps a coloro che ne hanno diritto, ma si dovrà presentare una apposita richiesta all’Istituto previa successiva verifica dei requisiti di chi ha presentato la domanda.

Rimaniamo, quindi, in attesa di apposita circolare dell’INPS.

 

Articolo del:


di Dott.ssa Lorena Cavicchi

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