Coronavirus: mantenimento dei figli nelle separazioni e nei divorzi


La crisi economica da Coronavirus ha inevitabilmente effetti nelle famiglie di genitori separati e divorziati con riguardo al quantum del mantenimento pro figli
Coronavirus: mantenimento dei figli nelle separazioni e nei divorzi

Inevitabilmente, la profonda crisi economica che sta attraversando l’Italia in questo periodo storico ha ripercussioni anche sulla possibilità per i genitori non collocatari di continuare con regolarità a versare il contributo al mantenimento a favore dei propri figli nella misura quantificata in tempi ante pandemia.

Resta da accertare se sia legittimamente possibile rimodulare gli importi, alla stregua di quanto è accaduto per i rapporti contrattuali che, in seguito alla causa di forza maggiore che ha modificato l’equilibrio sinallagmatico concordato dalle parti, sono stati opportunamente rivisti.

Ai sensi dell’art. 570 c.p., infatti, l’omissione del pagamento del contributo al mantenimento viene qualificato come reato proprio, in quanto violazione degli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale.

Inoltre, in caso di sopravvenuta modifica delle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato dell’obbligazione di versamento di un contributo a favore dei figli minori (o maggiorenni non economicamente autosufficienti), lo strumento che viene fornito dall’Ordinamento Giuridico è quello di un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio (ovvero, analogamente, per la modifica delle condizioni di regolamentazione della relazione more uxorio), ai sensi dell’art. 710 c.p.c. per quel che riguarda la separazione, dell’art. 9 della L. 898/1970 per il divorzio.

La normativa in materia, peraltro, determinerebbe una modifica nel quantum del mantenimento solamente in caso di modifiche in peius con un carattere di definitività o, perlomeno, di stabilità e non per una situazione di difficoltà meramente transitoria.

Nella fattispecie, pertanto, si ritiene opportuno concordare tra le parti una temporanea riduzione del mantenimento, in ragione delle difficoltà economiche di chi deve versare il contributo, ma senza omettere del tutto la tutela di chi deve ricevere tale contributo, soprattutto nei casi in cui il genitore a favore del quale è stato determinato il contributo non abbia di per sé mezzi sufficienti per il sostentamento del/dei figlio/figli.

La soluzione ideale sarebbe, quindi, quella di concordare tra le parti una riduzione temporanea dell’assegno che era stato quantificato in sede di separazione o divorzio, per un periodo di tempo limitato, fintanto che duri la contrazione nelle disponibilità economiche del genitore obbligato.

Qualora, invece, la situazione non si risolva nel tempo e, pertanto, la limitazione delle risorse economico-patrimoniali dell’obbligato non sia temporanea ma definitiva, occorrerà senz’altro adire il Tribunale per operare una definitiva rivalutazione del quantum che era stato precedentemente stabilito, adeguandolo alla nuova situazione patrimoniale.


Lo studio DM è disponibile a valutare ogni situazione per verificare la possibilità di procedere giudizialmente nonché ad assistere il genitore obbligato nella trattativa per negoziare una modifica temporanea del contributo al mantenimento.

 

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di Avv.ti Valeria Dellavedova e Francesca Tagliarini

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