Correttivi anticrisi per studi di settore 2017
Il decreto tiene conto della riduzione delle tariffe professionali e della redditività in altri ambiti economici (servizi, commercio, manifatture)
Il Mef ha approvato la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017 (Decreto 23 aprile 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale di venerdì 4 maggio 2018)
La revisione effettuata dal legislatore ha l'obiettivo di "adeguare" l’applicazione degli studi agli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, tenendo conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisiti da istituti ed enti specializzati nell’analisi economica (Istat, Banca d’Italia, Cerved, Mise, Angaisa), nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali (art. 8, DL 185/2008).
Sulla base dell’esame di tali informazioni, da un lato, sono state apportate le necessarie modifiche all’analisi di normalità economica e all’analisi di coerenza economica e, dall’altro, sono stati introdotti specifici correttivi da applicare ai risultati derivanti dall’applicazione degli studi.
L’elaborazione dei correttivi congiunturali è stata effettuata con riferimento a tutti i 193 studi di settore in vigore per il 2017, relativi alle attività economiche dei seguenti comparti:
· manifatture
· servizi
· attività professionali
· commercio.
In particolare, sono state esaminate le riduzioni delle tariffe per gli studi relativi alle attività professionali, che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, e la contrazione dei margini e della redditività per gli altri studi.
In seguito alla revisione, i ricavi e i compensi, risultanti dall’applicazione degli studi di settore in vigore per il 2017, nonché la coerenza agli specifici indicatori di coerenza e normalità economica, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica allegata al decreto.
Pertanto, i contribuenti che per il 2017 dichiarano, anche a seguito dell’adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall’applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi anticrisi, non sono assoggettabili, per tale periodo d’imposta, ad accertamento (art. 10, Legge 146/1998).
La revisione effettuata dal legislatore ha l'obiettivo di "adeguare" l’applicazione degli studi agli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, tenendo conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisiti da istituti ed enti specializzati nell’analisi economica (Istat, Banca d’Italia, Cerved, Mise, Angaisa), nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali (art. 8, DL 185/2008).
Sulla base dell’esame di tali informazioni, da un lato, sono state apportate le necessarie modifiche all’analisi di normalità economica e all’analisi di coerenza economica e, dall’altro, sono stati introdotti specifici correttivi da applicare ai risultati derivanti dall’applicazione degli studi.
L’elaborazione dei correttivi congiunturali è stata effettuata con riferimento a tutti i 193 studi di settore in vigore per il 2017, relativi alle attività economiche dei seguenti comparti:
· manifatture
· servizi
· attività professionali
· commercio.
In particolare, sono state esaminate le riduzioni delle tariffe per gli studi relativi alle attività professionali, che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, e la contrazione dei margini e della redditività per gli altri studi.
In seguito alla revisione, i ricavi e i compensi, risultanti dall’applicazione degli studi di settore in vigore per il 2017, nonché la coerenza agli specifici indicatori di coerenza e normalità economica, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica allegata al decreto.
Pertanto, i contribuenti che per il 2017 dichiarano, anche a seguito dell’adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall’applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi anticrisi, non sono assoggettabili, per tale periodo d’imposta, ad accertamento (art. 10, Legge 146/1998).
Articolo del: