Corte Costituzionale, sentenza 250/2017


Blocco delle pensioni: il "Bonus Poletti" supera il vaglio di costituzionalità.
Breve commento alla sentenza del 25 Ottobre, pubblicata l'1/12/2017.
Corte Costituzionale, sentenza 250/2017
Palermo, 1/12/2017
BLOCCO DELLE PENSIONI: PUBBLICATA OGGI L'ATTESA SENTENZA COSTITUZIONALE SUL "BONUS POLETTI".
E’ stata pubblicata oggi la sentenza 250/2017, emessa il 24 Ottobre scorso dai Giudici di Palazzo Spada, sulla legittimità costituzionale del D.L. 65/2015, convertito dalla Legge 109/2015 (cd. "Bonus Poletti").
Il Decreto Legge 201/2011 (cd. "Decreto Salva Italia", meglio conosciuto come "Riforma Fornero"), per mettere in sicurezza i conti pubblici, a fine 2011 aveva bloccato per il biennio 2012-2013 la rivalutazione delle pensioni, salvando la perequazione solo per gli assegni che nel Novembre 2011 non fossero risultati superiori a 1.450 euro lordi, importo pari a tre volte il trattamento minimo INPS.
Con la Sentenza 70/2015, la Corte Costituzionale aveva bocciato la Riforma del 2011, assumendo che il diritto a una pensione adeguata non poteva essere <>.
Indi, il Governo varava il suddetto D.L. 65/2015, con cui veniva introdotto un nuovo meccanismo di perequazione, riferito al biennio 2012-2013, così articolato: perequazione al 100% per assegni mensili fino a 3 volte il minimo INPS; al 40% per le pensioni comprese tra 3 e 4 volte il minimo; al 20% per lo scaglione tra 4 e 5 volte il minimo; 10% per le mensilità comprese tra 5 e 6 volte il minimo INPS; nessuna perequazione per gli importi superiori a 6 volte il minimo INPS.
Le quindici Ordinanze di rimessione, su cui la Consulta si è pronunciata con la sentenza in esame, hanno censurato - in sintesi - due previsioni fondamentali del Decreto Poletti: l’esclusione totale della rivalutazione per chi avesse assegni superiori a 6 volte il minimo e la rivalutazione non integrale per gli altri trattamenti pensionistici.
Con la pronuncia in esame, la Corte Costituzionale - nel valutare l’adeguatezza degli emolumenti percepiti dai pensionati italiani, la ragionevolezza della norma e la possibilità di mantenere il potere di acquisto delle pensioni - ha respinto le censure di incostituzionalità del Decreto Poletti e ha ritenuto che esso realizzi un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze di finanza pubblica.
Segnatamente, la Corte ha giudicato "non irragionevole" la scelta del Legislatore del 2015 di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all’aumentare dell’importo complessivo del trattamento pensionistico, sino a escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS.
Nella sentenza anzidetta, in altre parole, viene condivisa la scelta del Legislatore del 2015, il quale, <>, ha introdotto una nuova non irragionevole modulazione del meccanismo della perequazione, nel rispetto dei <>, senza che alcuno dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti venisse <>.
Vengono, altresì, condivisi dalla Consulta gli effetti retroattivi della disciplina del 2015, circoscritti all'arco temporale 2012-2013, cui faceva riferimento la disposizione del 2011 annullata.
In conclusione, è esitato positivamente lo scrutinio dei <>, con riferimento al 'principio di solidarietà' (art. 38 Cost.), coordinato col principio di razionalità-equità (art. 3 Cost.), avendo la Corte Costituzionale ritenuto salvaguardata la garanzia di un reddito che non pregiudica le inderogabili ed irrinunciabili <>.
Sulla scorta di tale pronunciamento, potranno adesso proseguire le centinaia di giudizi di merito, pendenti innanzi ai Tribunali del Lavoro ed alle Corti dei Conti di tutta Italia, che erano stati sospesi in attesa del tombale vaglio costituzionale sulla vexata quaestio del "blocco delle pensioni che nel mese di Novembre 2011 risultavano superiori a 3 volte il minimo INPS".

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di Avv. Elisabetta Fragapane

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