Corte Strasburgo, Jobs Act, controlli a distanza
L'azienda può licenziare il proprio dipendente sulla base dei controlli effettuati sugli strumenti utilizzati per lavorare (mail, messenger).
La Corte di Strasburgo conferma il Jobs Act in tema di controlli a distanza e licenziamento.
La sentenza n. 61496/08 emessa dalla Corte dei diritti umani il 12 gennaio 2016 conferma che un datore di lavoro può licenziare il proprio dipendente a seguito di controlli -a distanza- effettuati sugli strumenti utilizzati dal lavoratore.
Con la riforma del Jobs Act il datore di lavoro può installare, previo accordo sindacale, strumenti di controllo a distanza, in presenza di esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, con esclusione di quegli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, per i quali il datore non riscontra alcuna limitazione. Le informazioni così raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 196/2003.
La vicenda.
Dietro invito della propria azienda (rumena) i dipendenti utilizzavano Yahoo Messanger per rispondere ai clienti. A seguito di un periodo di monitoraggio sulle comunicazioni l’azienda riscontrava che un proprio dipendente aveva utilizzato il Messenger per scopi personali. Sulla base di tali riscontri l’azienda licenziava il dipendente il quale agiva in giudizio.
Il lavoratore ha contestato il licenziamento sostenendo che il datore non aveva il diritto di monitorare le proprie conversazioni che avevano carattere personale: l’azienda aveva violato i propri diritti personali sia sotto il profilo della Carta costituzionale che del codice penale rumeni, ma anche sotto il profilo dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti umani.
Va precisato anche che il dipendente sebbene non abbia spiegato durante il giudizio le ragioni per cui aveva utilizzato Yahoo Messenger per scopi personali, aveva comunque dimostrato che l’account monitorato era quello personale e non quello aziendale (con un ID differente).
La Corte di Strasburgo, nel rigettare il ricorso del lavoratore ha stabilito che:
1) esistevano policy aziendali conosciute dal dipendente e che questi aveva violato;
2) il controllo dei messaggi di comunicazione era l’unico modo per il datore di poter verificare che i propri dipendenti svolgessero correttamente le proprie mansioni;
3) soltanto a mezzo di un adeguato monitoraggio il datore può evitare sia che attraverso l’utilizzo di internet il dipendente possa produrre danni all’azienda e al sistema IT aziendale, sia che addirittura un lavoratore scientemente svolga attività illecita e dannosa contro l’azienda medesima.
Nel proprio ragionamento la Corte ha anche tenuto conto che pur se era vero che l’azienda aveva controllato l’account personale (e non quello aziendale) del dipendente, comunque lo aveva fatto nella convinzione che questi stesse utilizzando quello strumento per svolgere le proprie mansioni, visto che era stata la stessa impresa a consigliarne l’utilizzo. I giudici di Strasburgo hanno anche avuto modo di sottolineare che l’azienda si era limitata a controllare le comunicazioni sul Yahoo Messenger, ma non gli altri dati e documenti eventualmente memorizzati sul computer del dipendente
Su tali presupposti la Corte hanno ritenuto del tutto ragionevole e giustificato che il datore di lavoro ponga in essere un’attività di controllo volta a verificare che i dipendenti stiano svolgendo correttamente il proprio lavoro.
Perché ha vinto l’azienda?
Dalla vicenda si possono sottolineare alcuni fondamentali elementi:
1) L’azienda aveva delle policy comunicate a tutti i propri dipendenti;
2) L’azienda ha utilizzato i controlli a distanza in modo circoscritto e proporzionato;
3) L’attività di controllo dell’azienda deve tener conto delle molteplici minacce che provengono da internet.
Conclusioni.
Sicuramente l’atteggiamento dei Tribunali (anche nostrani) a seguito dell’adozione di normative quali il Jobs Act permettono ai datori di lavoro di avere maggiore libertà in tema di controllo dei dipendenti. Ma è fondamentale sottolineare che questo sarà possibile sempre, solo e soltanto quando l’impresa si mette in condizioni strutturali ed imprenditoriali tali da rendere il controllo giustificato, circoscritto e proporzionato.
La sentenza n. 61496/08 emessa dalla Corte dei diritti umani il 12 gennaio 2016 conferma che un datore di lavoro può licenziare il proprio dipendente a seguito di controlli -a distanza- effettuati sugli strumenti utilizzati dal lavoratore.
Con la riforma del Jobs Act il datore di lavoro può installare, previo accordo sindacale, strumenti di controllo a distanza, in presenza di esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, con esclusione di quegli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, per i quali il datore non riscontra alcuna limitazione. Le informazioni così raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 196/2003.
La vicenda.
Dietro invito della propria azienda (rumena) i dipendenti utilizzavano Yahoo Messanger per rispondere ai clienti. A seguito di un periodo di monitoraggio sulle comunicazioni l’azienda riscontrava che un proprio dipendente aveva utilizzato il Messenger per scopi personali. Sulla base di tali riscontri l’azienda licenziava il dipendente il quale agiva in giudizio.
Il lavoratore ha contestato il licenziamento sostenendo che il datore non aveva il diritto di monitorare le proprie conversazioni che avevano carattere personale: l’azienda aveva violato i propri diritti personali sia sotto il profilo della Carta costituzionale che del codice penale rumeni, ma anche sotto il profilo dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti umani.
Va precisato anche che il dipendente sebbene non abbia spiegato durante il giudizio le ragioni per cui aveva utilizzato Yahoo Messenger per scopi personali, aveva comunque dimostrato che l’account monitorato era quello personale e non quello aziendale (con un ID differente).
La Corte di Strasburgo, nel rigettare il ricorso del lavoratore ha stabilito che:
1) esistevano policy aziendali conosciute dal dipendente e che questi aveva violato;
2) il controllo dei messaggi di comunicazione era l’unico modo per il datore di poter verificare che i propri dipendenti svolgessero correttamente le proprie mansioni;
3) soltanto a mezzo di un adeguato monitoraggio il datore può evitare sia che attraverso l’utilizzo di internet il dipendente possa produrre danni all’azienda e al sistema IT aziendale, sia che addirittura un lavoratore scientemente svolga attività illecita e dannosa contro l’azienda medesima.
Nel proprio ragionamento la Corte ha anche tenuto conto che pur se era vero che l’azienda aveva controllato l’account personale (e non quello aziendale) del dipendente, comunque lo aveva fatto nella convinzione che questi stesse utilizzando quello strumento per svolgere le proprie mansioni, visto che era stata la stessa impresa a consigliarne l’utilizzo. I giudici di Strasburgo hanno anche avuto modo di sottolineare che l’azienda si era limitata a controllare le comunicazioni sul Yahoo Messenger, ma non gli altri dati e documenti eventualmente memorizzati sul computer del dipendente
Su tali presupposti la Corte hanno ritenuto del tutto ragionevole e giustificato che il datore di lavoro ponga in essere un’attività di controllo volta a verificare che i dipendenti stiano svolgendo correttamente il proprio lavoro.
Perché ha vinto l’azienda?
Dalla vicenda si possono sottolineare alcuni fondamentali elementi:
1) L’azienda aveva delle policy comunicate a tutti i propri dipendenti;
2) L’azienda ha utilizzato i controlli a distanza in modo circoscritto e proporzionato;
3) L’attività di controllo dell’azienda deve tener conto delle molteplici minacce che provengono da internet.
Conclusioni.
Sicuramente l’atteggiamento dei Tribunali (anche nostrani) a seguito dell’adozione di normative quali il Jobs Act permettono ai datori di lavoro di avere maggiore libertà in tema di controllo dei dipendenti. Ma è fondamentale sottolineare che questo sarà possibile sempre, solo e soltanto quando l’impresa si mette in condizioni strutturali ed imprenditoriali tali da rendere il controllo giustificato, circoscritto e proporzionato.
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