Cosa cambia per l’imprenditore con la riforma del fallimento?


Le novità del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, i nuovi obblighi per l'imprenditore e i nuovi strumenti per il superamento della crisi
Cosa cambia per l’imprenditore con la riforma del fallimento?

 

Le novità del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il legislatore è intervenuto a riformare in modo organico l’intera materia del fallimento e delle procedure concorsuali.

Approvato con il D.lgs. 12.1.2019 n.14 (pubblicato il 14.2.2019) in attuazione della legge delega 19.10.2017 n. 155, il Codice persegue due principali finalità:

• consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;

• salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.


Tra le sue principali novità:

• il termine fallimento viene sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale”, in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, al fine di evitare lo stigma e il discredito sociale anche personale che storicamente si accompagnano alla parola “fallito”;

• viene introdotto un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e, comunque, del più elevato soddisfacimento dei creditori;

• viene data priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;

• tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza vengono privilegiate le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;

• viene uniformata e semplificata la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;

• è prevista la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;

• viene istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del Tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;

• le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro vengono armonizzate con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.

Alcune norme di natura processuale o di modifica al codice civile in tema di assetti organizzativi societari e di responsabilità degli amministratori (precisamente quelle di cui agli articoli 27, comma 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378) sono già in vigore fin dal 16 marzo 2019.

Tutte le altre disposizioni del codice entreranno in vigore il 15.8.2020.


I nuovi obblighi per l’imprenditore

Il nuovo Codice definisce “stato di crisi” quella “difficoltà economico finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore” e che per le imprese si manifesta come “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate” (la legge rimanda al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per l’elaborazione degli indici in grado di far presumere lo stato di crisi d’impresa); mentre per “insolvenza” si continuerà ad intendere lo “stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente proprie obbligazioni” e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori.

Con alcune modifiche all’art. 2086 del codice civile, già entrate in vigore il 16.3.2019, la legge impone dunque all’imprenditore di adottare un assetto organizzativo adeguato al fine di essere in grado di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e adottare le conseguenti iniziative necessarie a farvi fronte. Tutte le imprese dovranno, quindi, dotarsi sia di sistemi informativi idonei al controllo di gestione dei flussi di cassa, così come un piano d’impresa che permetta di rilevare eventuali segnali di crisi e impostare una strategia per riportare in equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario la propria azienda, anche con un apposito piano di risanamento. Il legislatore ha, infatti, privilegiato l’esigenza di intervenire già dai primi segni di criticità.

Molti imprenditori dovranno nominare un organo di controllo o un revisore, modificando statuti o atti costitutivi. L’art. 379 del nuovo Codice prevede, infatti, la nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore al ricorrere di determinate condizioni.

Più in particolare, le imprese che hanno superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:

•    totale dell’attivo dello Stato patrimoniale (€ 2.000.000)

•    ricavi delle vendite / prestazioni (€ 2.000.000)

•    dipendenti occupati in media durante l’esercizio (10 unità)

hanno l’obbligo di nominare un organo di controllo. Le novità coinvolgeranno in maniera diretta tante S.r.l. e cooperative che saranno chiamate a modificare statuti o atti costitutivi.


I nuovi strumenti per il superamento della crisi

In caso di difficoltà dell’impresa, l’imprenditore deve attivarsi per l’adozione di uno degli strumenti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Questo significa che, se l’imprenditore non riesce a riportare in equilibrio l’azienda operando da solo oppure ricorrendo a esperti specializzati, potrebbe scattare la “procedura di allerta” volta a trovare un accordo tra i creditori senza che la crisi sfoci in un’insolvenza e, quindi, nell’apertura della liquidazione giudiziale.

L’Allerta potrà essere interna (se attivata dallo stesso imprenditore o dall’organo di controllo) o esterna (se attivata dall’agenzia delle entrate, dall’INPS o dall’agente della riscossione quando lo scaduto superi certi livelli).

La procedura di composizione della crisi è guidata da un collegio di tre esperti nominati dal cosiddetto “OCRI” (Organismo di composizione della crisi d’impresa), costituito presso ciascuna Camera di Commercio.

La procedura di allerta avrà una durata di tre/sei mesi per raggiungere un accordo con i creditori. Ove non si sia raggiunto l’accordo e risulti lo stato di crisi dell’impresa, l’OCRI invita l’impresa ad aprire una delle procedure di insolvenza tradizionali. In alcuni casi specifici l’OCRI potrà effettuare una segnalazione al P.M. perché chieda l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Al fine di garantire la tempestiva rilevazione delle situazioni di crisi, il legislatore ha previsto un sistema di misure premiali anche penali (art.25) a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all’OCRI, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

 

Articolo del:


di Avv. Roberto Croce

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