Cosa fare dopo un sinistro mortale (seconda parte)


Dalla richiesta di risarcimento stragiudiziale al procedimento penale e civile: differenze (cenni)
Cosa fare dopo un sinistro mortale (seconda parte)
(..parte 2)
Il primo passo è sempre quello di rivolgersi al proprio legale di fiducia, il quale raccoglierà il mandato ad agire per conto dei parenti delle vittime e che inoltrerà la richiesta di risarcimento alla Compagnia Assicurativa di riferimento.
La Compagnia istruirà la pratica nominando un liquidatore.
Da questo momento il liquidatore darà incarico a periti e consulenti tecnici e medico legali, che valuteranno a chi sia attribuibile la responsabilità del sinistro.
Esperita ogni attività istruttoria, nel caso non vi siano elementi di contestazione, la Compagnia Assicurativa formulerà un’offerta risarcitoria in favore di ogni parente che dimostri il proprio legame con la vittima.
Certo, perché occorre provare anche il grado di parentela ed il legame affettivo con la vittima del sinistro per ottenere un risarcimento.
Pur sembrando sulla carta abbastanza semplice ottenere un risarcimento da parte della Compagnia Assicurativa, tuttavia, le tempistiche non sono rapidissime.
Mediamente per arrivare alla liquidazione in via stragiudiziale trascorre circa un anno e mezzo dal sinistro.
Qualora la Compagnia dovesse negare il risarcimento a causa delle più svariate ragioni - si ricorda che ogni caso è unico e ogni circostanza in relazione alla causazione del sinistro va valutata attentamente - gli aventi diritto al risarcimento potranno agire in sede civile nei confronti della Compagnia assicuratrice, nonché del responsabile del sinistro.
Il legale di fiducia consiglierà agli aventi diritto il rito più indicato al fine di ottenere il giusto risarcimento.
Si valuterà caso per caso la possibilità di richiedere un anticipo delle somme a titolo di risarcimento: la cosiddetta provvisionale.
I procedimenti che si potranno utilizzare sono:
1) la causa ordinaria, quando la prova della responsabilità dovrà esser fornita in giudizio attraverso un’attività istruttoria ampia e completa;
2) il procedimento ai sensi dell’articolo 696bis cpc, Accertamento Tecnico Preventivo a fini conciliativi, quando ci si vuole costituire una prova prima del giudizio di merito.
Con tale giudizio, vengono nominati dal Giudice Istruttore i consulenti tecnici d’ufficio preposti alla valutazione ed accertamento delle prove da acquisire ed, all’esito delle relazioni peritali, se vi è accordo tra le parti, il Giudizio si concluderà con una un’offerta risarcitoria.
Nel caso le parti non giungessero ad un accordo in tale sede, gli aventi diritto potranno successivamente proporre un giudizio ai sensi dell’art. 702 bis - più snello rispetto al rito ordinario - in quanto la parte che vuol fare valere le proprie ragioni, si è già precostituito la prova (attraverso la relazione peritale del procedimento ex art. 696 bis cpc).
Occorre tuttavia precisare che qualora gli aventi diritto decidessero di costituirsi parte civile nel procedimento penale, non potranno agire in sede civile se non alla conclusione del procedimento penale.
L’articolo di riferimento è l’Art. 75 c.p.p. "Rapporti tra azione civile e azione penale -
1. L`azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
2. L`azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l`azione è proposta in sede civile nei confronti dell`imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge".

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di Avv. Giacomo Piazza

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