Cosa fare se il debitore non paga?


La deduzione dei crediti di difficilissimo se non impossibile recupero, e la detrazione Iva
Cosa fare se il debitore non paga?
Per i crediti di difficilissima se non impossibile riscossione, è consigliabile per le aziende ricorrere all'attività dell'avvocato per porli in perdita, ed eliminarli da bilancio.
La deduzione del credito, infatti, a norma dell'art. 101, comma 5, del TUIR, è possibile qualora l'insolvenza del debitore sia supportata da elementi 'certi' e 'precisi' che indichino l'intervenuta definitività della perdita del credito, in tutto o in parte.
Quindi, in presenza di un verbale di pignoramento negativo, si ritengono concretizzati gli elementi richiesti dalla normativa fiscale per la messa in perdita del credito. Si può altresì optare per il deposito di una istanza di fallimento. Dalla dichiarazione di fallimento di controparte debitrice, il credito non riscosso può essere portato in deduzione.

Il Decreto Sviluppo 2012, all'art 33 quinto comma, introduce un'importante novità inerente i crediti di modesto importo, i quali possono essere portati in deduzione quando siano passati sei mesi dalla scadenza prevista per il pagamento. Con tale Decreto vengono fissati, altresì, i criteri per considerare un credito modesto:
- se ha un importo non superiore a € 5.000 ,00 per le imprese di più rilevante dimensione, cioè imprese che conseguono un volume d'affari o di ricavi (300 milioni di euro fino al 2009; 200 milioni di euro per il 2010 e 150 milioni di euro dal 2011...);
- se di importo non superiore a 2.500,00 euro per le altre imprese.

Per quanto riguarda il recupero dell'IVA è intervenuta la recente Legge di Stabilità 2016 - comma 66 - riformulando in gran parte l'art. 26 del DPR 633/72 (c.d. DPR IVA).
In particolare, senza dover necessariamente ricorrere all'istanza di fallimento -neppure proponibile nel caso del debitore piccolo imprenditore - anche una procedura esecutiva negativa potrà essere sufficiente per la detrazione IVA. Infatti, il comma 12 determina quando una procedura esecutiva possa considerarsi infruttuosa:
A) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
B) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
C) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Inoltre, sempre ai fini iva, il relativo importo potrà essere portato in detrazione quando il debitore insolvente fosse assoggettato a procedura concorsuale, e precisamente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

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di Avv. Marcella Burlando

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