Costruzione su parti comuni, occorre il consenso del condominio
In tema di rilascio del titolo edilizio per opere da realizzarsi su parti comuni, è necessario che le stesse non pregiudichino l’utilizzabilità ed il godimento delle parti di non esclusiva proprietà, che si tenga conto delle prescrizioni contenute nel ruec in ordine alle distanze minime tra edifici.
Questo in estrema sintesi il principio enucleato dal T.a.r. Toscana nella Sentenza n. 252 del febbraio del 2021, con la quale si va a dirimere un contenzioso tra privati, in ordine all’ampliamento di un’abitazione, posta al piano seminterrato, mediante la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, in aderenza ad un edificio ed immediatamente confinante con due unità immobiliari che fanno parte, insieme al seminterrato ed al suo ampliamento di un edificio condominiale.
In particolare, oggetto del gravame sono un permesso di costruire ed una successiva istanza di sanatoria, inerente le opere realizzate in totale difformità dall’autorizzazione sismica rilasciata in precedenza, ma anche una successiva variante in sanatoria, sempre relativa all’ampliamento del fabbricato destinato a civile abitazione.
I provvedimenti emessi in favore del proprietario, vengono impugnati dai terzi condomini in quanto l’intervento in ampliamento è stato realizzato sulle parti comuni senza la preventiva autorizzazione condominiale, che l’accertamento di conformità non è stato vagliato né alla stregua delle NTC di cui al D.M. 16 gennaio 1996, che vigevano al tempo dell’abuso, né in ordine alle NTC successive, del 2008, vigenti al tempo della seconda istanza di sanatoria, e che infine le opere assentite non facevano parte dell’originaria autorizzazione sismica rilasciata dalla Regione.
Il T.a.r Toscana, nello scrutinio dei motivi di ricorso, in ordine alle questioni circa le parti comuni, ricorda che “l’art. 1102 del Codice Civile per il quale sull’uso dei beni in comunione viene stabilito che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, potendo a tal fine apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. L’esecuzione di interventi edilizi sulle parti comuni di un edificio richiede, dunque, il consenso di tutti i comproprietari allorché le opere siano idonee a pregiudicare il pari uso del bene e ad alterarne la destinazione”.
Dopo aver accolto la prima doglianza, il T.a.r. Toscana decide di accogliere il ricorso.
A seguito di un approfondita valutazione, non risultano essere rispettate le prescrizioni strutturali di cui al D.M. vigente al tempo della presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 D.p.r. 380/2001.
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