Covid-19: responsabilità dello Stato e della struttura ospedaliera


Questo articolo offre una sintetica riflessione e sulla responsabilità dello Stato e sul contagio da Covid-19 nelle strutture sanitarie
Covid-19: responsabilità dello Stato e della struttura ospedaliera

Covid-19: sintetica riflessione sulla responsabilità dello Stato e sul contagio nosocomiale

Alla luce della recente pandemia che ha sconvolto il nostro modo di vivere e di rapportarci con le persone, ci sarà, probabilmente, un nuovo filone di richiesta danni per chi ha subito danni da vaccinazione e/o per il contagio da Covid-19 all’interno della Struttura SanitariaApparentemente sembrerebbe che la mancanza dell’obbligo vaccinale sia un fattore che escluda l’obbligo vaccinale dello Stato per chi subisce conseguenze negative a seguito del vaccino inoculato.

L’art. 1 della legge n. 210 del 25 febbraio 1992 infatti dispone che l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da «complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati».

Nel caso di vaccino contro il covid-19 non siamo in ipotesi di «vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana» tuttavia la Corte costituzionale ha chiarito che la norma è incostituzionale nel non prevedere l’indennizzo a favore anche dei soggetti danneggiati da vaccini non obbligatori ma incentivati.

Così la Corte Cost. 14/12/2017 n. 268 "in tema di vaccinazioni sanitarie, il diritto all'indennizzo, diverso dal risarcimento dei danni spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, anche in favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione antinfluenzale, e ciò benché si tratti di vaccinazione raccomandata e non obbligatoria, a tutela del principio di solidarietà, della salute collettiva e del principio di ragionevolezza, non potendo inoltre tale diritto essere limitato ai soli soggetti a rischio, cui la somministrazione del vaccino è riconosciuta in via gratuita, ma dovendo essere esteso alla generalità della popolazione, ove se ne riscontrino i menzionati presupposti”.

Altra riflessione riguarda l’infezione contratta nelle strutture sanitarie e il conseguente riconoscimento di una responsabilità.  È comunque innegabile che tra il paziente e la struttura ospedaliera si instaura una obbligazione contrattuale, denominato “contatto sociale”, per la quale eventuali danni da contagio procurati da omissioni dei propri sanitari.

In punto contagio da Covid-19 si dovrà, probabilmente, ricercare la causa nell’omissione dell'isolamento in tutti quei casi in cui dallo stato asintomatico sia passato allo stato sintomatico della malattie nell’ospedale in cui il paziente sia stato contagiato a seguito della mancata attivazione delle dovute procedure preventive di isolamento del paziente.

Il paziente dovrà dimostrare la sua non positività prima del ricovero. La struttura sanitaria dovrà dimostrare l’inevitabilità della diffusione del contagio e l’adozione delle misure precauzionali atte a scongiurare che il contagio si sia propagata ai altri ricoverati non-Covid-19 per essere liberata dall’obbligo risarcitorio.

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di Avv. Andrea Chiamenti

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