Covid-19: risarcimento danni per i contagi nelle RSA


Se si dovesse provare la responsabilità delle RSA, i familiari delle vittime avrebbero diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
Covid-19: risarcimento danni per i contagi nelle RSA

 

Come premessa fondamentale teniamo a precisare che a tutti i medici e al personale sanitario che è in prima fila da fine febbraio nelle strutture ospedaliere per curare le persone affette da Coronavirus va la nostra più totale stima: pur nutrendo rispetto per il dolore dei parenti delle vittime, non abbiamo accettato né accetteremo incarichi per attaccare chi ha seguito i protocolli suggeriti o ha proposto protocolli sperimentali; valuteremo con attenzione, invece, i casi di infezioni degli operatori sanitari così da assisterli nella richiesta del riconoscimento di infortunio sul lavoro e di un eventuale risarcimento del danno.

Ciò, però, non ci esime dall’effettuare alcune considerazioni legali in merito alla diffusione dei contagi e delle vittime nelle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) e nelle CRA (Case di Residenza per Anziani), strutture - ben differenti dagli ospedali - dove la diffusione del virus è stata letale per migliaia di ospiti.

 

Coronavirus: il caso delle RSA

Il caso di cronaca delle RSA è esploso inizialmente in Lombardia, dove è stato posto sotto la lente di ingrandimento il Pio Albergo Trivulzio, per poi estendersi - anche se in misura molto minore e anche non paragonabile, come testimoniano i dati - in altre Regioni quali il Veneto, il Piemonte, l’Emilia Romagna, il Lazio, la Toscana e altre.

I numeri diffusi ad aprile dall’ISS (Istituto Superiore della Sanità) dicono che, tra gli anziati deceduti già ospiti in una RSA o CRA, circa il 40% è risultato affetto da COVID19: un numero impressionante che ha fatto nascere nei familiari il sospetto che non sempre siano state seguite tutte le cautele e precauzioni necessarie per contenere il contagio all’interno delle strutture.

Il numero maggiore dei decessi si è registrato nel Nord del Paese (colpito maggiormente dal Coronavirus), ma casi di morti si sono registrati anche nelle altre Regioni, come già ricordato.

A fronte di ciò sono state già presentate alcune richieste di risarcimento danni da parte dei parenti delle vittime (dalle notizie di stampa, sembrano essere già circa una ventina quelle inviate al solo Istituto Palazzolo Don Gnocchi di Milano, al centro di un’indagine della Procura di Milano) e in Emilia Romagna è stata costituita un rete di comitati, il cui coordinamento è stato chiamato “Verità e giustizia per operatori e pazienti”, in modo da raccogliere tutte le segnalazione e fare chiarezza sull’accaduto nelle RSA.

Registriamo notizie di apertura di fascicoli a carico dei dirigenti delle RSA in cui si sono registrati decessi e morti sospette da Covid-19 da parte di varie Procure della Repubblica.

Si dovranno attendere le conclusioni delle indagini della Magistratura per poter fare chiarezza e capire se effettivamente ci siano state delle mancanze e degli errori nella gestione e nella cura degli anziani, a partire dalla carenza dei dispositivi di protezione individuale e nel distanziamento o nell’isolamento degli ospiti.

Ma veniamo al risvolto legale e alla possibilità di richiedere un risarcimento danni nel caso in cui sia accertata la responsabilità della RSA o CRA.

 

La responsabilità delle RSA

La responsabilità della struttura per anziani, pubblica o privata che sia, è di natura contrattuale a fronte, appunto, del contratto stipulato tra RSA o CRA e l’anziano ospite (oppure più frequentemente un suo familiare o tutore, amministratore di sostegno, ecc…).

Una chiave di lettura potrebbe portare alla conclusione che, a fronte del contratto sottoscritto, si instauri il cd. contatto sociale, ovvero l’obbligazione che sorge nel momento in cui l’anziano inizia a pernottare nella struttura.

Il contatto sociale è il rapporto che si instaura tra struttura e ospite, dove il primo ha un dovere di assistenza, in base alle specifiche competenze possedute, verso il secondo soggetto, che gli viene affidato. Il rapporto che sorge è, dunque, riferibile ad un obbligazione che trova fondamento nell’art. 1173 del codice civile, che recita: “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”.

Nel momento in cui la struttura non adempie alla sua obbligazione in maniera diligente, ma anzi si rende responsabile di danni cagionati per negligenza, è considerata inadempiente e, come tale, deve risponderne e risarcire i danni in base a quanto stabilito dall’art. 1218 del c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”).

Proprio dalla natura contrattuale del rapporto consegue che, in caso di inadempimento, l’onere della prova ricade sulla struttura e non sull’altra parte. Se non fosse così, la responsabilità ricadrebbe nei casi previsti dall’art. 2043 del c.c. (“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”) e l’onere della prova spetterebbe a chi ha subito un danno.

 

RSA: la richiesta di risarcimento danni

Nel caso in cui venisse accertata una grave responsabilità della RSA o del CRA, la struttura potrebbe risponderne sia in sede penale che civile.

Il risarcimento dei danni può essere richiesto sia in sede penale, con la costituzione di parte civile nei processi che eventualmente verranno, che in sede civile e in questo caso, come specificato nel paragrafo precedente, data la natura contrattuale del rapporto, sarà la RSA o CRA a dover dimostrare di non essere stata negligente e di aver operato utilizzando la diligenza dovuta.

Sul punto, però, va detto che la responsabilità della struttura è mediata, poiché risponde dei danni eventualmente cagionati dai suoi dipendenti e può essere liberata dall’obbligo risarcitorio solo se dimostra che il personale ha eseguito correttamente tutte le disposizioni impartite per evitare il contagio al suo interno.

Nel caso delle RSA, vanno valutate tutte le contestazioni, a partire dal mancato rispetto delle linee guida in tema di isolamento e misure di protezione atte ad evitare i contagi.

Per citare il caso della Lombardia, è stata emanata dalla Regione la deliberazione XI /2906 dell’8 marzo 2020 per gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19 indicando le misure da adottare al fine di evitare il contagio. Va specificato che il provvedimento è stato preso in un periodo in cui nessuno aveva ancora ben compreso la gravità della situazione, anche in virtù delle scarse notizie provenienti dalla Cina.

In merito alle RSA, è stato stabilito nell’allegato 2 della delibera che «A fronte della necessità di liberare rapidamente posti letto di Terapia Intensiva e Sub Intensiva e in regime di ricovero ordinario degli ospedali per acuti, occorre mettere a disposizione del Sistema Regionale i posti letto delle “Cure extra ospedaliere” (subacuti, post-acuti, riabilitazione specialistica sanitaria [in particolare pneumologica], cure intermedie intensive e estensive, posti letto in RSA)». Inoltre, sono state coinvolte le strutture della rete sociosanitaria (come appunto le RSA) da dedicare all’assistenza a bassa intensità dei pazienti COVID positivi.

Specificatamente, la Delibera ha previsto che potessero essere trasferite nelle RSA determinate categorie di pazienti provenienti da reparti internistici degli ospedali e di quelli di neurologia e cardiologia con posti dedicati.

Il punto sta proprio nei “posti dedicati”: il sospetto principale - su cui si dovrà concentrare l’attenzione degli inquirenti - delle cause dell’enorme numero dei decessi nelle RSA è che possano non esser state rispettate le norme di distanziamento e isolamento degli anziani e dei ricoverati dalle strutture ospedaliere e che il personale non avesse adeguati dispositivi di protezione individuale.

La nostra posizione è prudente: non è sensato lanciare accuse, anche e soprattutto generalizzate; i casi possono essere estremamente diversi, da struttura a struttura, anche nella stessa Regione. Ad oggi, nessuna responsabilità è stata ancora provata. Al momento le indagini delle diverse procure sono in corso e manca dottrina e giurisprudenza in merito (data la recente casistica).

Se si dovesse provare la responsabilità della RSA, il parente della vittima potrebbe agire in sede civile e richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero quel danno che non rientra nella sfera economica del richiedente, ma nella sua sfera emotiva, affettiva e psico-fisica. Non è da escludere a priori, infine, una azione nei confronti della Regione o del Ministero della Salute.

 

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di Avv. Alfonso Fimiani

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