Coronavirus: vale il diritto di visita dei genitori separati o divorziati?


Sono permessi gli spostamenti dei genitori separati o divorziati anche in Comuni differenti in nome del maggior interesse del minore
Coronavirus: vale il diritto di visita dei genitori separati o divorziati?

Da quando è scoppiata la situazione emergenziale in Italia a causa del diffondersi del Covid-19, il governo Conte ha emanato differenti provvedimenti di urgenza per limitare il rischio contagio da Coronavirus, prevedendo una stretta importante alla libertà di circolazione nel nostro Paese.

La libertà di spostamento è stata gradualmente limitata e ha interessato dapprima le cosiddette zone rosse (dove erano presenti i focolai del virus) per poi essere estesa a tutto il territorio nazionale.

Si è posto, dunque, il problema di come gestire il diritto di visita ai figli minorenni da parte di genitori separati o divorziati, dato che le violazioni erano inizialmente punite penalmente ex art. 650 c.p. (arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro) per poi essere sanzionate con una pena pecuniaria amministrativa compresa tra 400 euro e 3 mila euro.

Con il primo decreto di urgenza dell’8 marzo 2020, il Governo ha bloccato in entrata e in uscita gli spostamenti nella regione Lombardia e nelle altre provincie del Nord Italia (con la sola provincia di Pesaro e Urbino del centro Italia) in cui erano presenti i focolai di Coronavirus. L’art. 1, lett. a) di tale decreto prescrive di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori (…), nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Dunque, nelle zone interessate era possibile spostarsi solo per:

-    comprovate esigenze lavorative;

-   situazioni di necessità;

-   spostamenti per motivi di salute.


Per il resto di Italia erano state previste alcune misure restrittive, come la chiusura delle scuole, ma non limiti stringenti e vincolanti alla circolazione.

Con l’aggravarsi dell’emergenza, però, il Governo ha emanato il successivo DPCM del 09/03/20 che ha applicato le misure restrittive della libertà di spostamento all’intero territorio nazionale.

Un’ulteriore stretta alle misure di circolazione si è avuta poi con il DPCM del 22/03/20 con cui, in base all’art. 1, lett. b) “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

In nessuno dei tre decreti, però, è stato fatto specifico riferimento alla possibilità di spostamento, anche tra due Comuni differenti, dei genitori separati o divorziati con evidenti ripercussioni sul loro diritto di visita.

Si trova, al contrario, specifico riferimento al diritto di frequentazione dei figli sul portale del Governo Italiano in cui si legge:

“Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

Dunque, i genitori separati o divorziati possono mantenere il diritto di frequentazione con i figli, anche circolando in Comuni differenti, a patto che il tragitto sia il più rapido e breve possibile e siano rispettati gli accordi di separazione e divorzio.

Sono vietati gli spostamenti, viceversa, se uno dei genitori è risultato positivo al Coronavirus oppure sia posto in quarantena.

Durante gli spostamenti è necessario avere con sé l’autocertificazione motivando lo spostamento come situazione di necessità ed è consigliabile munirsi anche del provvedimento di separazione o divorzio in cui sono indicati gli orari e le modalità di visita del minore.

Sul punto, si è espresso recentemente anche il Tribunale di Milano che, con un provvedimento dell’11 marzo 2020, ha affermato come i genitori debbano attenersi agli accordi raggiunti in seguito a separazione o divorzio, anche nell’attuale situazione emergenziale, e anche se gli spostamenti avvengono in due Comuni differenti.

Nel provvedimento, infatti, si legge: "in relazione alla contingenza determinata dalla diffusione epidemica COVID-19 non sussistono ragioni per considerare gravi ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. i comportamenti tenuti dal padre a tutela dei minori", e pertanto, i genitori devono attenersi “alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato".

Di diverso avviso è il Tribunale di Bari che, con ordinanza del 26.3.2020,  ha  stabilito che le visite padre-figli sono «sospese fino a quando non sarà cessata l’emergenza epidemiologica in atto, coincidente con il momento in cui sarà consentito al padre di potersi muovere liberamente per raggiungere i figli senza pericoli per la loro salute». Lo ha stabilito il Tribunale di Bari nell’ambito di una causa di separazione in corso tra due genitori residenti in comuni diversi della provincia di Bari, ritenendo «prevalente» il «diritto alla salute dei minori».

Il giudice ha, inoltre, ordinato alla madre «di favorire i contatti audio-video anche plurigiornalieri tra il padre e i suoi figli attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici disponibili».
«Nel caso in esame - si legge nell’ordinanza - vengono in considerazione due fondamentali diritti, entrambi di rango costituzionale, e si pone quindi il problema della compatibilità tra la tutela delle relazioni familiari» e «la tutela del diritto alla salute dei minori». Ed in questo momento, a parere del Presidente della Prima sezione del Tribunale di Bari, è da preferire il diritto alla salute.

Articolo del:


di Avv. Giovanna Ranieri

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