Crediti d'imposta da trasformazione di DTA 6834


Cosa sono i crediti d'imposta da DTA e quali sono state le modifiche in tale ambito.
Crediti d'imposta da trasformazione di DTA 6834

L’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (di seguito “decreto milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2011, n. 10, ha introdotto la disciplina del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Asset - di seguito “DTA”) iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti non ancora dedotte ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del TUIR e relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d’imposta.

Successivamente, l’articolo 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito “decreto Monti”), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha apportato delle modifiche alla disciplina della trasformazione delle DTA in credito d’imposta estendendone l’ambito oggettivo di applicazione e modificando le modalità di utilizzo del credito d’imposta rispetto a quanto previsto dalla originaria formulazione della norma.

La disciplina contenuta nell’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto milleproroghe prevede in quali ipotesi al verificarsi determinate DTA iscritte in bilancio sono trasformate in credito d’imposta.

In particolare, la norma individua ipotesi di trasformazione delle DTA:

  1. in presenza di perdita civilistica;
  2. in presenza di perdita fiscale;
  3. in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi.

La ratio che ha portato all’introduzione di di questa tipologia di crediti è duplice:

  • da una parte, “è da trovarsi nel divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani (in particolare gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) rispetto a quelli europei, divario che dipende significativamente da regimi fiscali meno favorevoli, quali ad esempio l’impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell’anno di formazione, che determina la generazione di attività fiscali differite (DTA)” (per usare le parole del relatore della legge di conversione del decreto);
  • dall’altra parte, il legislatore ha perseguito una finalità diretta esclusivamente alle banche ed agli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia, ossia, garantire a determinate DTA, attraverso un meccanismo di trasformazione automatica in credito d’imposta, una “qualità” patrimoniale sufficiente a evitare la deduzione delle stesse dal patrimonio di vigilanza.

I crediti d’imposta risultanti dalla trasformazione di DTA possono essere utilizzabili in tre modi.

L’art. 57 (“decreto milleproroghe”) ha, difatti, stabilito che: “…può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” e, infine, “l’eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma e' rimborsabile”.

Ne consegue che questi crediti:

  • possono essere compensati ex art. 17 d.lgs 241/1997;
  • possono essere ceduti al valore nominale, secondo la procedura prevista dall’art. 43 - tre D.P:T. 602/1973;
  • possono essere oggetto di richiesta di rimborso.

La cessione di questi crediti non avviene (come per i bonus edilizi) con il passaggio del cassetto fiscale dal cedente al cessionario bensì mediante la modifica del quadro RU del modello Unico.

In questo quadro si aggiunga che l’art. 44 bis DL 34/2019 (sostituito dall’art. 55 DL 18/2020 e modificato dall’art. 72 DL 104/2020)  ha stabilito che le società entro il 31.12.2022, cedono a titolo oneroso, crediti “deteriorati” possono trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (Dta), corrispondenti ad un aumento di perdite fiscali o eccedenze Ace non ancora utilizzate non superiori al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

La risoluzione n. 71/E del 18.11.2020 ha stabilito che, ai fini della compensazione tramite modello F24 dei crediti d’imposta di cui trattasi, è utilizzato il codice tributo “6834”, istituito con la risoluzione n. 57/E del 24 maggio 2011, che con la presente risoluzione è ridenominato “Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza della colonna “Importi a credito compensati”, ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”. Il campo “Anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Sul mercato dei crediti d’imposta si rinvengono numerose offerte di crediti d’imposta.

E’ necessario, però, fare attenzione alla genesi dei crediti ed alla “storia”, oltre che alla reputazione, del soggetto cedente. Prima dell’acquisto, pertanto, è opportuno svolgere una due diligence approfondita sia sulla società cedente sia sui crediti oggetto di cessione.

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di Avv. Francesco Penna

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